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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-639/16

Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 23 gennaio 2018. — FV contro Consiglio dell'Unione europea. — Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 2013 – Rigetto del ricorso in primo grado – Composizione del collegio giudicante che ha pronunciato la sentenza in primo grado – Procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica – Tribunale costituito per legge – Principio del giudice costituito per legge. — Causa T-639/16 P

Giurisprudenza europea62016TJ0639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale, in sede di impugnazione, ha annullato la sentenza del Tribunale della funzione pubblica che aveva respinto il ricorso di FV contro il proprio rapporto informativo 2013. Ha ritenuto che uno dei giudici del collegio di primo grado fosse stato nominato con una procedura irregolare, poiché il Consiglio aveva usato un elenco di candidati predisposto per altri posti vacanti. Tale irregolarità ha leso il principio del giudice costituito per legge e imposto l’annullamento della decisione di primo grado con rinvio della causa a una sezione diversa.

Impugnazione in materia di funzione pubblica: annullamento della sentenza per irregolare composizione del collegio giudicante del Tribunale della funzione pubblica, in violazione del principio del giudice costituito per legge

La questione giuridica

Se la sentenza del Tribunale della funzione pubblica fosse viziata perché uno dei giudici del collegio era stato nominato mediante una procedura irregolare, in quanto il Consiglio aveva attinto a un elenco di candidati formato per coprire altri posti vacanti e non preceduto da un invito pubblico specificamente riferito al posto poi occupato dalla giudice Rofes i Pujol; e, conseguentemente, se ciò comportasse la violazione del diritto al giudice precostituito per legge e l’annullamento della sentenza di primo grado.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che il rispetto rigoroso delle norme che disciplinano la nomina dei giudici è essenziale per garantire il principio del giudice costituito per legge di cui all’articolo 47 della Carta; quando il Consiglio nomina un giudice attingendo a un elenco di candidati formato per posti diversi da quello da coprire, in violazione del contesto normativo dell’invito pubblico e delle regole applicabili, il giudice così nominato non può essere considerato "costituito per legge". Ne consegue l’irregolarità della composizione del collegio di primo grado, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio della causa a un’altra sezione del Tribunale.

Norme richiamate

  • Articolo 257 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 281 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 TUE
  • Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, allegato I, articoli 2 e 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, articolo 27, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 28, 89 e 207, paragrafo 2
  • Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
  • Decisione 2016/454/UE, Euratom del Consiglio
  • Decisione 2009/474/CE, Euratom del Consiglio
  • Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422

Impugnazione per irregolare composizione del collegio giudicante

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, proposta da FV, ex funzionaria del Consiglio, avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica che aveva respinto il suo ricorso contro il rapporto informativo 2013. Il punto decisivo non è il merito della valutazione professionale, ma la regolarità della composizione del collegio che ha deciso in primo grado.

Fatti e procedimento principale

FV aveva contestato il progetto di rapporto informativo per il 2013, chiedendone la revisione. Dopo il procedimento interno di valutazione e il parere del comitato dei rapporti, il rapporto fu modificato, ma la ricorrente ne chiese comunque l’annullamento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

La causa in primo grado fu assegnata alla Seconda Sezione del Tribunale della funzione pubblica. Nel corso del procedimento, alcuni giudici cambiarono per scadenza dei mandati e, dopo una prima udienza, il Tribunale della funzione pubblica riaprì la fase orale e tenne una seconda udienza con una nuova composizione della Sezione, formata dai giudici Bradley, Sant’Anna e Kornezov. Con sentenza del 28 giugno 2016, il ricorso di FV fu respinto.

Motivi dell’impugnazione

In appello FV deduceva tre motivi:

  • costituzione irregolare del collegio giudicante di primo grado;
  • errore del Tribunale della funzione pubblica nel respingere il motivo di primo grado relativo a errori manifesti di valutazione e difetto di motivazione;
  • errore nel respingere il motivo relativo alla violazione del dovere di sollecitudine.

Il primo motivo era centrale: secondo FV, il Consiglio aveva nominato uno dei giudici del collegio attingendo a un elenco di candidati formato nel 2013 per coprire solo due posti vacanti, occupati dai giudici Van Raepenbusch e Kreppel, e non il posto successivamente lasciato libero dalla giudice Rofes i Pujol. La ricorrente sosteneva che l’elenco non fosse un elenco di riserva generale e che il Consiglio non potesse estenderne l’uso a una vacanza diversa senza nuovo invito pubblico a candidarsi.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 257, quarto comma, TFUE, che disciplina la nomina dei membri dei tribunali specializzati;
  • l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge;
  • l’articolo 52 della Carta e l’articolo 6 TUE, per l’interpretazione in armonia con la CEDU;
  • gli articoli 2 e 3 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, nella versione applicabile, relativi alla copertura delle vacanze, alla nomina dei giudici, alla consultazione del comitato di selezione e all’equilibrio geografico;
  • l’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, relativo alla riapertura della fase orale quando muta la composizione del collegio.

Ragionamento del Tribunale sulla nomina del giudice

Il Tribunale verifica dapprima se il giudice contestato facesse effettivamente parte del collegio che ha pronunciato la sentenza impugnata. Conclude che uno dei due giudici Sant’Anna o Kornezov era il giudice in questione e che entrambi facevano parte della Seconda Sezione al momento della decisione.

Passa quindi a esaminare la legittimità della nomina. Ricorda che il Consiglio, pur disponendo di un certo margine discrezionale, deve rispettare rigorosamente non solo le norme dello Statuto, ma anche il contesto normativo del bando di candidatura. L’invito del 3 dicembre 2013 era stato pubblicato per coprire solo due posti, non quello occupato da Rofes i Pujol; l’elenco dei candidati redatto dopo quel bando poteva quindi essere utilizzato solo per quelle due vacanze.

Secondo il Tribunale, l’uso di quell’elenco per nominare un terzo giudice su un posto diverso ha violato sia il contesto del bando sia le regole applicabili alla procedura di nomina. Inoltre, non si può escludere che un bando specifico per il posto di Rofes i Pujol avrebbe attratto candidati diversi, e che la selezione finale sarebbe stata differente. Le irregolarità potevano dunque incidere sulla decisione di nomina.

Principio del giudice costituito per legge

Il Tribunale collega la questione alla nozione di giudice "costituito per legge" dell’articolo 47 della Carta, interpretata anche alla luce dell’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e della giurisprudenza della Corte EDU. Richiama il principio secondo cui le norme sulla composizione e sulla nomina dei giudici devono essere rispettate rigorosamente, perché altrimenti viene compromessa la fiducia dei cittadini nell’indipendenza e imparzialità del potere giudiziario.

Nel caso concreto, il Consiglio aveva consapevolmente utilizzato l’elenco di candidati per un fine diverso da quello per cui era stato costituito, sottraendosi deliberatamente al quadro normativo applicabile. Per questo il giudice nominato non poteva essere considerato un giudice costituito per legge.

Decisione e conseguenze processuali

Accolto il primo motivo, il Tribunale annulla integralmente la sentenza del Tribunale della funzione pubblica, senza esaminare gli altri due motivi di appello.

Poiché, in base al regolamento (UE, Euratom) 2016/1192, il Tribunale può rinviare la causa a una sezione diversa quando l’annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica non consente una decisione nel merito, la causa viene rinviata a una sezione diversa del Tribunale. Le spese del giudizio di impugnazione sono riservate.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • la procedura di nomina dei giudici dei tribunali specializzati deve essere seguita in modo rigoroso;
  • un elenco di candidati formato per specifici posti vacanti non può essere utilizzato per coprire vacanze diverse se ciò altera il quadro procedurale originario;
  • la violazione delle regole di nomina può compromettere il principio del giudice costituito per legge e determinare l’annullamento della sentenza resa dal collegio irregolarmente composto.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeacomposizione del giudice e garanzie processualiprincipio del giudice costituito per leggeimpugnazione dinanzi al tribunalenomina dei giudici dei tribunali specializzati

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