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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-367/16

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018. — Dawid Piotrowski. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione obbligatoria – Articolo 3, punto 3 – Minori – Requisito della verifica dell’età minima per la responsabilità penale o valutazione caso per caso delle condizioni supplementari previste dal diritto dello Stato membro di esecuzione per poter in concreto perseguire penalmente o condannare un minore. — Causa C-367/16

Giurisprudenza europea62016CJ0367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso restrittivo il motivo obbligatorio di non esecuzione relativo ai minori nel sistema del mandato d'arresto europeo. L'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione deve limitarsi a verificare se il ricercato abbia raggiunto l'età minima di responsabilità penale secondo il proprio diritto. Non può invece esaminare ulteriori condizioni nazionali che, in concreto, consentono di perseguire o condannare un minore.

Mandato d'arresto europeo e minori: l'autorità di esecuzione deve verificare solo l'età minima di responsabilità penale nello Stato membro di esecuzione, senza esaminare condizioni supplementari nazionali per perseguire o condannare il minore.

La questione giuridica

Se l'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che: 1) vieta la consegna di tutti i minori o solo di quelli che, secondo il diritto dello Stato di esecuzione, non hanno ancora raggiunto l'età di responsabilità penale; 2) consente o meno all'autorità giudiziaria di esecuzione di valutare, caso per caso, ulteriori condizioni previste dal diritto nazionale per poter concretamente perseguire o condannare un minore; 3) in caso di valutazione concreta, se occorra distinguere tra consegna ai fini dell'azione penale e consegna ai fini dell'esecuzione della pena.

Principio di diritto

L'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584 impone di rifiutare la consegna soltanto del minore che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non abbia ancora raggiunto l'età minima per essere penalmente responsabile dei fatti oggetto del mandato. Quando tale età minima è raggiunta, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può subordinare la consegna a ulteriori condizioni nazionali, né compiere una valutazione individuale della situazione del minore o riesaminare nel merito la decisione dello Stato membro emittente; eventuali garanzie specifiche per i minori sono assicurate, in primo luogo, dallo Stato emittente e, in sede di esecuzione, tramite i diritti procedurali previsti dal diritto dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Decisione quadro 2009/299/GAI
  • Articolo 3, punto 3, decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 15 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 17 decisione quadro 2002/584/GAI
  • Direttiva (UE) 2016/800
  • Articolo 24, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Mandato d'arresto europeo e minori: verifica limitata all'età di responsabilità penale

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dallo hof van beroep te Brussel nell'ambito dell'esecuzione in Belgio di un mandato d'arresto europeo emesso dalla Polonia nei confronti di Dawid Piotrowski. La questione centrale attiene all'interpretazione dell'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, relativo al motivo obbligatorio di non esecuzione per i minori.

Fatti e procedimento principale

Il mandato d'arresto europeo emesso dal Sąd Okręgowy w Białymstoku riguardava due condanne inflitte a Dawid Piotrowski. Nel procedimento belga, il giudice istruttore aveva dato esecuzione solo parziale al mandato, ritenendo non consegnabile l'interessato per una delle due condanne, poiché egli aveva 17 anni al momento del fatto e, secondo il diritto belga, non sarebbero state soddisfatte le condizioni per perseguire penalmente un minore in quella situazione.

Il procuratore del Re ha impugnato tale decisione, sostenendo che fosse sufficiente una valutazione astratta dell'età minima di responsabilità penale prevista dal diritto belga, senza verificare le condizioni supplementari richieste dal diritto interno per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un minore di età superiore ai 16 anni.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo;
  • l'articolo 3, punto 3, che impone il rifiuto dell'esecuzione se la persona non può ancora essere considerata penalmente responsabile a causa dell'età secondo la legge dello Stato di esecuzione;
  • l'articolo 15, paragrafo 2, relativo alla richiesta di informazioni supplementari;
  • l'articolo 17, che impone il trattamento urgente della procedura di consegna;
  • la direttiva (UE) 2016/800, che prevede garanzie procedurali per i minori anche nell'ambito della procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo;
  • l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, sul primato dell'interesse superiore del minore.

Prima questione pregiudiziale: quali minori sono sottratti alla consegna

La Corte chiarisce che il motivo di non esecuzione dell'articolo 3, punto 3, non riguarda tutti i minori in quanto tali. Esso si riferisce solo a quelli che, secondo il diritto dello Stato membro di esecuzione, non hanno ancora raggiunto l'età minima per essere penalmente responsabili dei fatti oggetto del mandato.

Ne consegue che, se il minore ha già raggiunto tale età minima, la consegna non deve essere rifiutata per il solo fatto che l'interessato sia ancora minorenne.

Seconda questione pregiudiziale: irrilevanza delle condizioni supplementari del diritto nazionale

La Corte afferma che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve limitarsi a verificare un solo dato: se l'interessato abbia raggiunto l'età minima di responsabilità penale nello Stato membro di esecuzione per i fatti contestati.

Non è invece consentito esaminare:

  • le condizioni ulteriori previste dal diritto nazionale per poter concretamente esercitare l'azione penale nei confronti del minore;
  • la personalità del minore, il suo ambiente, il grado di maturità;
  • eventuali precedenti misure di protezione o interventi giudiziari;
  • la necessità, nel caso concreto, di una declinatoria di competenza da parte del giudice minorile.

Secondo la Corte, una simile verifica trasformerebbe l'autorità di esecuzione in un giudice del merito della decisione dello Stato emittente, in contrasto con il principio di ճանաչimento reciproco e con la struttura semplificata e accelerata del mandato d'arresto europeo. L'eventuale richiesta di informazioni supplementari ex articolo 15, paragrafo 2, resta una soluzione eccezionale e non consente di introdurre un controllo sistematico sulla situazione individuale del minore.

Ruolo del principio di riconoscimento reciproco e delle garanzie per i minori

La Corte ribadisce che il sistema del mandato d'arresto europeo si fonda sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia che ciascuno Stato membro rispetti il diritto dell'Unione e i diritti fondamentali. Le garanzie specifiche per i minori spettano anzitutto allo Stato membro emittente; in più, la direttiva 2016/800 impone che determinati diritti procedurali si applichino anche ai minori ricercati nell'ambito dell'esecuzione del mandato.

Dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 3, punto 3, della decisione quadro 2002/584:

  • obbliga a rifiutare la consegna solo se il minore non ha raggiunto l'età richiesta per essere penalmente responsabile secondo il diritto dello Stato di esecuzione;
  • non consente di subordinare la consegna a ulteriori condizioni nazionali relative alla concreta perseguibilità o punibilità del minore.

La terza questione è dichiarata assorbita dalla risposta alla seconda.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaleminoririconoscimento reciprocodiritti procedurali del minore

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