Corte di giustizia, Sentenza C-267/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 gennaio 2018. — Albert Buhagiar e a. contro Minister for Justice. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of Gibraltar. — Rinvio pregiudiziale – Portata territoriale del diritto dell’Unione – Articolo 355, punto 3, TFUE – Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei trattati – Articolo 29 – Allegato I, parte I, punto 4 – Esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione europea – Portata – Direttiva 91/477/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Articolo 12, paragrafo 2 – Allegato II – Carta europea d’arma da fuoco – Attività di caccia e tiro sportivo – Applicabilità al territorio di Gibilterra – Obbligo di trasposizione – Insussistenza – Validità. — Causa C-267/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha escluso che la disciplina sulla carta europea d’arma da fuoco sia applicabile a Gibilterra. Ha ritenuto che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE rientri nella misura di armonizzazione relativa alla libera circolazione delle merci e non possa essere sganciato da tale qualificazione per fondarne l’applicazione nel territorio di Gibilterra. Ha inoltre respinto il dubbio di validità della direttiva, confermando la correttezza della base giuridica.
Applicabilità a Gibilterra dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE sulla carta europea d’arma da fuoco e verifica della sua validità.
La questione giuridica
Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II, si applichi nel territorio di Gibilterra: i) perché riguarderebbe la libera prestazione dei servizi o la libera circolazione delle persone; ii) perché, pur attinendo alla libera circolazione delle merci, non concerne scambi o operazioni commerciali; e, in subordine, se tale disposizione o l’intera direttiva siano invalide per erronea base giuridica.
Principio di diritto
L’articolo 29 dell’atto di adesione del 1972, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, deve essere interpretato nel senso che l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE, insieme all’articolo 1, paragrafo 4, e all’allegato II, non si applica nel territorio di Gibilterra, perché la direttiva è una misura di armonizzazione connessa principalmente alla libera circolazione delle merci e ai controlli sull’acquisizione, detenzione e trasferimento delle armi da fuoco, ambito dal quale Gibilterra è esclusa; la Corte aggiunge che non emerge alcun elemento idoneo a inficiare la validità della direttiva per la scelta della base giuridica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 355, punto 3, TFUE
- Articolo 28 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 114 TFUE
- Articolo 115 TFUE
- Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, articolo 28
- Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, articolo 29
- Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati, allegato I, parte I, punto 4
- Direttiva 91/477/CEE
- Direttiva 2008/51/CE
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 1, paragrafo 4
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 4
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 4 bis
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 5
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 6
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 7
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 8
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 11
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 12, paragrafo 1
- Direttiva 91/477/CEE, articolo 12, paragrafo 2
- Direttiva 91/477/CEE, allegato II
Applicabilità della carta europea d’arma da fuoco a Gibilterra e validità della direttiva 91/477/CEE
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Supreme Court of Gibraltar e riguarda il rifiuto di rilasciare ai ricorrenti una carta europea d’arma da fuoco per attività di caccia e tiro sportivo. Il nodo centrale è la portata dell’esclusione di Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione e l’incidenza di tale esclusione sulla direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE.
Fatti e procedimento principale
I ricorrenti, membri di un’associazione di tiro sportivo di Gibilterra, avevano chiesto al Ministro della giustizia il rilascio della carta prevista dalla direttiva per agevolare i trasferimenti di armi da fuoco durante viaggi verso altri Stati membri. Il Ministro aveva negato la richiesta, ritenendo che la direttiva non dovesse essere recepita a Gibilterra perché concernente la libera circolazione delle merci e quindi esclusa in ragione dello statuto speciale del territorio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 355, punto 3, TFUE, che prevede l’applicazione del diritto dell’Unione a Gibilterra salve le eccezioni dell’atto di adesione del 1972. In particolare, l’articolo 29 di tale atto, in combinato disposto con l’allegato I, parte I, punto 4, esclude Gibilterra dal territorio doganale dell’Unione.
Sul versante della direttiva 91/477/CEE, la Corte prende in considerazione:
- l’articolo 1, paragrafo 4, che definisce la carta europea d’arma da fuoco;
- gli articoli 11 e 12, che disciplinano il trasferimento di armi da fuoco tra Stati membri e la detenzione durante i viaggi;
- l’articolo 12, paragrafo 2, che introduce un regime semplificato per cacciatori e tiratori sportivi;
- l’allegato II, che indica il contenuto della carta.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se le disposizioni sulla carta fossero applicabili a Gibilterra perché non riguardano operazioni commerciali e, quindi, non sarebbero coperte dall’esclusione relativa al territorio doganale;
- se potessero applicarsi perché connesse alla libera prestazione dei servizi;
- se, ove riferibili alla libera circolazione delle persone, fossero invalide per erronea base giuridica, essendo state adottate sulla base dell’articolo 100 A, paragrafo 1, del Trattato CEE, poi divenuto articolo 114, paragrafo 1, TFUE.
Ragionamento della Corte sulla natura della direttiva
La Corte ricostruisce la finalità della direttiva 91/477/CEE alla luce dei considerando e del contenuto normativo. Essa è qualificata come una misura di accompagnamento del mercato interno, volta a instaurare un quadro armonizzato minimo per l’acquisizione, la detenzione e il trasferimento delle armi da fuoco ad uso civile, con finalità di sicurezza pubblica.
La Corte osserva che:
- la direttiva disciplina l’armonizzazione delle legislazioni nazionali sulla detenzione e acquisizione delle armi;
- prevede regole sulla circolazione delle armi da fuoco nell’Unione, basate sul principio dell’autorizzazione preventiva e su deroghe limitate;
- l’articolo 12, paragrafo 2, con la carta europea d’arma da fuoco, introduce un regime più flessibile per cacciatori e tiratori sportivi, ma sempre all’interno della logica di disciplina della circolazione delle merci e della sicurezza.
Secondo la Corte, il fatto che tale disciplina possa incidere anche sulla libera prestazione dei servizi o sulla libera circolazione delle persone è solo accessorio e non modifica la sua natura principale.
Esclusione di Gibilterra e portata territoriale del diritto dell’Unione
La Corte ribadisce la giurisprudenza secondo cui l’esclusione di Gibilterra dal territorio doganale implica l’inapplicabilità degli atti dell’Unione che mirano principalmente a garantire, in relazione alla libera circolazione delle merci, un ravvicinamento delle legislazioni nazionali, in particolare quelli fondati sugli attuali articoli 114 e 115 TFUE.
La Corte respinge l’argomento secondo cui la lettura restrittiva delle deroghe sarebbe sufficiente a estendere l’applicazione della direttiva a disposizioni non strettamente commerciali. La restrizione territoriale, infatti, va interpretata nei limiti necessari alla tutela degli interessi protetti dall’atto di adesione, ma non consente di scomporre un atto di armonizzazione sulla libera circolazione delle merci per renderlo applicabile solo in parte a Gibilterra in funzione dell’uso concreto delle armi.
Esclusione dell’argomento fondato su servizi e persone
La Corte afferma che, pur potendo la carta facilitare indirettamente la prestazione di servizi o la circolazione delle persone nel settore della caccia e del tiro sportivo, l’obiettivo principale della direttiva resta la regolazione della libera circolazione delle merci, cioè delle armi da fuoco ad uso civile. Di conseguenza, non è possibile fondare l’applicabilità della disposizione a Gibilterra su un asserito collegamento con servizi o persone.
Valutazione sulla validità della direttiva
Esaminata la finalità e il contenuto della direttiva, la Corte conclude che non emerge alcun elemento che infici la sua validità per la scelta della base giuridica. La direttiva è stata correttamente adottata sulla base della disposizione corrispondente all’attuale articolo 114, paragrafo 1, TFUE, perché la sua componente principale è l’armonizzazione relativa alla libera circolazione delle merci, mentre gli aspetti concernenti persone o servizi sono accessori.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 91/477/CEE, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 4, e con l’allegato II, non si applica nel territorio di Gibilterra;
- dall’esame delle questioni pregiudiziali non emerge alcun elemento atto a inficiare la validità della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE.
Principio di diritto desumibile
Quando un atto dell’Unione mira principalmente ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di libera circolazione delle merci, esso non è applicabile nel territorio di Gibilterra se tale territorio è escluso dal territorio doganale dell’Unione, anche se singole disposizioni dell’atto incidono solo indirettamente su servizi o persone o non riguardano specifiche operazioni commerciali. La natura accessoria di tali effetti non consente di estendere l’applicazione territoriale dell’atto oltre i limiti fissati dall’atto di adesione del 1972.
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