Sentenza n. 768/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della nota della ASL di Frosinone prot. n. 45054 del 13 maggio 2015, notificata il 28 maggio 2017, recante richiesta di emissione di nota di credito pari ad euro 500.926,00 per prestazioni sanitarie erogate nell’anno 2015 a carico del servizio sanitario regionale e concernente la differenza tra l’importo fatturato e il valore della produzione al netto degli abbattimenti tariffari contrattualmente previsti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta della ASL di Frosinone di emissione di una nota di credito pari a euro 500.926,00 per prestazioni sanitarie erogate nel 2015, corrispondente alla differenza tra l’importo fatturato e il valore della produzione al netto degli abbattimenti tariffari contrattualmente previsti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata accreditata ha impugnato la nota con cui la ASL di Frosinone le ha richiesto l’emissione di una nota di credito per euro 500.926,00, contestando il diritto dell’ASL alla somma e sostenendo di essersi attenuta agli impegni contrattuali. La ASL e la Regione Lazio hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguarda la debenza e la quantificazione economica delle somme relative a prestazioni sanitarie convenzionate, determinate sulla base dei controlli esterni sull’appropriatezza e congruità delle prestazioni e degli abbattimenti tariffari contrattualmente previsti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Il petitum sostanziale concerne infatti la spettanza e la quantificazione economica della remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalla struttura accreditata nell’ambito del rapporto concessorio. Non è in discussione l’esercizio di una potestà pubblicistica discrezionale, ma soltanto l’accertamento tecnico-contabile degli esiti dei controlli sull’attività svolta e delle somme eventualmente dovute. Le controversie relative alla determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate da soggetti privati accreditati si collocano a valle del rapporto concessorio e non coinvolgono il controllo di legittimità di un potere autoritativo dell’amministrazione. È stata indicata la possibilità di riassumere la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la controversia può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie concernenti la spettanza e la quantificazione della remunerazione dovuta a strutture sanitarie private accreditate per prestazioni rese nell’ambito del servizio sanitario riguardano diritti e rapporti economici a valle del rapporto concessorio e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Quando la contestazione concerne esclusivamente gli esiti dei controlli sull’appropriatezza e congruità delle prestazioni e l’applicazione di abbattimenti tariffari contrattualmente previsti, si tratta di un accertamento tecnico-contabile e non dell’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale della pubblica amministrazione.
- La giurisdizione amministrativa non ricorre per il solo fatto che una delle parti sia una pubblica amministrazione o che la pretesa economica derivi da un rapporto di accreditamento sanitario; occorre che la controversia investa concretamente l’esercizio di potestà pubblicistiche sul rapporto concessorio.
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