Cassazione Penale, Sentenza n. 15882/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 26/10/2021 della Corte di appello di Roma che aveva respinto la richiesta di rescissione del giudicato di condanna (sentenza della Corte d'appello del 12/07/2019, divenuta definitiva il 26/11) nel procedimento n. 58973/12 r.g.n.r.. La ricorrente lamentava di non avere avuto effettiva conoscenza del processo d'appello perché le notifiche erano state effettuate esclusivamente ai suoi difensori (dichiarazione/e nomina di domicilio in data 03/12/2012 e successiva rinuncia del difensore), senza che lei ricevesse personalmente gli atti e senza prova della sua consapevolezza del procedimento; chiedeva inoltre la rimessione in termini per l'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa al giudice di merito perché verifichi concretamente se la ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza del processo. La Corte di cassazione ha precisato che: la dichiarazione o elezione di domicilio resa in fase di indagini vale solo per il procedimento in cui è stata resa; l'effettiva conoscenza del "processo" deve riferirsi ad una formale vocatio in iudicium; la notifica ai difensori o la rinuncia del difensore non sono di per sé prove che l'imputato abbia avuto notizia del processo; la mancata conoscenza ostacola la celebrazione del processo solo se non è imputabile a un comportamento doloso dell'imputato. Dunque l'ordinanza veniva annullata con rinvio per una nuova valutazione di merito.
Norme richiamate
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Autorizza la notificazione a persone legittimate o al difensore quando l'imputato non è rintracciabile al domicilio; tuttavia la Corte sottolinea che la mera notifica al difensore, soprattutto se effettuata in luogo diverso dal domicilio dichiarato, non prova automaticamente l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i presupposti per la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte interpreta che la rescissione è possibile quando la mancata conoscenza non è "colpevole" (cioè non dovuta a deliberata sottrazione) e richiede quindi un accertamento sulla effettiva conoscenza.
art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen. (norma prev.)
Richiamata come precedente normativa affine: anche qui la valutazione della conoscenza del processo incide sulle decadenze probatorie; la Corte usa la norma a titolo esemplificativo per indicare la ratio che la conoscenza deve essere effettiva e non meramente formale.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U. n. 28912/2019 Innaro; Sez. U. n. 23948/2019 Ismail; Sez. 6 n. 21997/2020 Cappelli; Sez. 6 n. 43140/2019 Shimi; Sez. 6 n. 3929/2021 Bellomo)
Costante giurisprudenza secondo cui l'effettiva conoscenza del processo va riferita alla formale vocatio in iudicium; la mera dichiarazione/e elezione di domicilio nelle indagini preliminari non è sufficiente a provare la conoscenza del processo, soprattutto se non è seguita dalla notifica dell'atto introduttivo nel medesimo luogo.
Corte EDU (sent. Somogyi c. Italia, 18/05/2004; Sejdovic c. Italia, 10/11/2004)
Richiamate per il principio secondo cui l'irregolare conoscenza del processo non preclude automaticamente la celebrazione se l'imputato si è volontariamente sottratto; le sentenze europee sono utilizzate per sostenere il principio che solo la deliberatezza nell'evitare la notifica rende la mancata conoscenza "colpevole".
legge n. 69 del 2005, art. 19 (citata a titolo esemplificativo)
Richiamata come esempio di recepimento di princìpi sovranazionali (qui in tema di mandato d'arresto europeo) per sottolineare il criterio interpretativo che tutela l'effettività del diritto di difesa.
Massime di principio
- La dichiarazione o elezione di domicilio resa in fase di indagini vale, di regola, solo per il procedimento in cui è stata effettuata e non automaticamente per procedimenti successivi o connessi.
- Per ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo occorre in genere la formale "vocatio in iudicium" (atto introduttivo notificato nel luogo indicato); la mera notifica al difensore non prova di per sé la conoscenza dell'imputato.
- La rescissione del giudicato è possibile quando la mancata conoscenza del processo non è attribuibile a una deliberata sottrazione dell'imputato; la colpevolezza richiede la prova che l'imputato si sia volontariamente sottratto alla notificazione.
- La prova della conoscenza del processo compete al giudice di merito: bisogna esaminare concretamente le circostanze (contenuto degli atti notificati, destinatari, effettiva ricezione da parte dell'imputato, comportamento contabile del difensore, ecc.).
- La rinuncia del difensore o la conoscenza del procedimento da parte del difensore non sostituiscono automaticamente la conoscenza da parte dell'imputato; occorre verificare se l'imputato abbia effettivamente avuto notizia personalmente o se si sia volontariamente sottratto.
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