Ordinanza n. 2/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Sulmona, sezione civile, n. 8 dell’11 gennaio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza del Tribunale amministrativo che aveva ordinato il pagamento di somme dovute in base a un giudicato civile
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza del TAR Abruzzo che, accogliendo il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza civile del Tribunale di Sulmona n. 8 dell'11 gennaio 2024, aveva ordinato al Comune di Roccaraso di pagare entro trenta giorni euro 20.141,46 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché euro 5.077,00 per spese di lite, oltre accessori. Poiché la sentenza amministrativa era stata notificata al Comune il 31 ottobre 2025 e il termine di trenta giorni era inutilmente decorso senza pagamento, la parte ricorrente ha chiesto la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha constatato l'inutile decorso del termine assegnato al Comune per l'esecuzione della precedente sentenza e ha nominato commissario ad acta il Prefetto dell'Aquila, con facoltà di delegare l'incarico a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà curare l'esatta esecuzione del giudicato civile e della sentenza del TAR n. 465 del 27 ottobre 2025, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza al pagamento delle somme e degli accessori indicati nella sentenza da eseguire. La segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza anche al Prefetto nominato.
Norme richiamate
art. 22, comma 3, c.p.a.
La parte ricorrente è stata rappresentata e difesa personalmente ai sensi della disposizione richiamata; il testo non attribuisce a tale norma ulteriori effetti decisori.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue entro il termine assegnato una sentenza che le impone un pagamento, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta affinché provveda direttamente all'esatta esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta è giustificata dall'accertamento dell'inutile decorso del termine per l'adempimento, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza necessità di ulteriori valutazioni quando l'inadempimento dell'amministrazione risulti documentalmente constatato.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel prefetto competente per territorio, con facoltà di delega a un funzionario del relativo ufficio, e deve operare entro il termine stabilito dal giudice secondo le modalità fissate nella sentenza da eseguire.
Come è indicizzato
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