Cassazione Penale, Sentenza n. 01320/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato l'istanza di differimento della pena per motivi di salute ex art. 147 cod. pen.; il ricorrente, in detenzione domiciliare per pena residua di 1 anno e 10 mesi, contestava che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente il peggioramento delle condizioni di salute (tra cui grave deficit visivo, frattura vertebrale L4 con compressione midollare, necessità di busto, deambulatore e sedia a rotelle), nonché la documentazione clinica allegata; denunciava carenze di motivazione relativamente alla nozione di "grave infermità", al bilanciamento tra salute e compatibilità del regime domiciliare con i principi umanitari e rieducativi, alla valutazione concreta della pericolosità sociale (anche in relazione alla natura dei reati e all'età avanzata) e l'omessa pronuncia sulla istanza subordinata di modifica delle prescrizioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in parte: ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Bologna per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia valutato compiutamente il nuovo e peggiorato quadro clinico (visus gravemente compromesso, esiti della frattura vertebrale con compressione e limitazioni motorie) e non abbia verificato l'incidenza di tale quadro sulla compatibilità dello stato detentivo, sull'efficacia rieducativa della pena e sulla pericolosità sociale, né abbia adeguatamente motivato l'uso delle inosservanze delle prescrizioni come prova di pericolosità. Sulla domanda subordinata di modifica delle prescrizioni la Corte ha osservato che la competenza è del magistrato di sorveglianza (art. 47-ter, comma 4, secondo periodo, Ord. pen.) e non ha deciso il merito su quel punto.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
Stabilisce il rinvio facoltativo della pena per motivi di salute: occorre che il soggetto sia in condizione di "grave infermità" (comma 1, n.2) e che non esista concreto pericolo di commissione di delitti (comma 4). La Corte precisa che "grave infermità" include patologie che pongono serio pericolo per la vita o gravi conseguenze eliminabili o procrastinabili solo con cure non praticabili in regime carcerario, nonché condizioni che rendono l'espiazione della pena inumano o incompatibile con la dignità e con la finalità rieducativa.
art. 47-ter Ord. pen.
Disciplina la detenzione domiciliare e le prescrizioni: il Tribunale di sorveglianza può disporre la misura alternativa; l'art. 47-ter comma 4 (secondo periodo) individua il magistrato di sorveglianza come competente a modificare le prescrizioni nella detenzione domiciliare.
art. 11 legge 26 luglio 1975 n. 354
Consente il ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura per i detenuti; nella valutazione della compatibilità della cura con il regime detentivo occorre considerare se trattamenti essenziali siano praticabili solo all'esterno.
art. 27 Cost.
La finalità rieducativa della pena è parametro costituzionale: il differimento può essere giustificato anche quando, per la complessiva condizione del reo, l'espiazione in concreto non persegue la finalità rieducativa nel rispetto della dignità umana.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disciplina la motivazione della decisione e i limiti di riproduzione dei motivi in Cassazione: la Corte ha ricostruito i motivi nel limite necessario per decidere.
Massime di principio
- Per il differimento della pena per motivi di salute ai sensi dell'art. 147 occorre che la patologia determini pericolo per la vita o conseguenze rilevanti non gestibili in regime detentivo neppure mediante ricovero esterno; va valutata la soglia di dignità che non può essere violata durante l'espiazione della pena.
- Il giudice deve compiere un bilanciamento motivato tra gravità dello stato di salute e pericolosità sociale: la mera elencazione dei precedenti non è sufficiente, va compiuta valutazione prognostica concreta sulla capacità di reiterazione del reato alla luce dell'attuale condizione clinica e dell'età.
- Ogni nuovo peggioramento clinico rilevante va valutato espressamente e confrontato con la concreta possibilità di cura in regime detentivo; in assenza di valutazione dettagliata la decisione è viziata e può essere annullata.
- Le violazioni deboli di prescrizioni durante una misura alternativa devono essere contestualizzate (natura, gravità, nesso con le condizioni di salute) e non possono automaticamente provare una 'spiccata pericolosità sociale' senza adeguata motivazione.
- La domanda di modifica delle prescrizioni nella detenzione domiciliare è di competenza del magistrato di sorveglianza (art. 47-ter); il giudice che decide sul differimento deve comunque prendere posizione o rinviare l'esame al magistrato competente se non lo valuta nel merito.
- La motivazione deve menzionare e valutare la documentazione clinica prodotta: l'omessa considerazione di elementi decisivi (es. deficit visivo grave, esiti di frattura vertebrale) integra vizio e impone il nuovo esame del giudice.
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