Sentenza n. 4444/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento dirigenziale, emesso e comunicato in data 4 ottobre 2023, dichiarativo dell’invalidità della S.C.I.A. p.e. n. -OMISSIS- dell’1 giugno 2023 per opere edilizie minori (realizzazione di pavimentazione rialzata sul retro dell’edificio residenziale sito in -OMISSIS-); dei pareri non vincolanti resi in data 10 luglio 2023 e in data 18 settembre 2023 dalla commissione per il paesaggio sulla pratica edilizia suindicata; della c.d. “carta del paesaggio” del PGT del comune di Cusano Milanino (approvato con deliberazioni di Consiglio comunale nn. -OMISSIS-) in punto sensibilità paesistica assegnata al sito interessato dalla S.C.I.A. suindicata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del 4 ottobre 2023 che ha dichiarato invalida la SCIA edilizia presentata il 1° giugno 2023 per realizzare una pavimentazione rialzata sul retro dell'abitazione e ha ordinato il ripristino dei luoghi; impugnati anche i pareri della Commissione per il paesaggio e la classificazione di sensibilità paesistica del sito nella carta del paesaggio del PGT.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno impugnato il provvedimento comunale del 4 ottobre 2023, deducendo in via principale, con il primo motivo, la violazione dell’art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241/1990 e dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001: il Comune avrebbe esercitato tardivamente il potere inibitorio sulla SCIA edilizia, presentata il 1° giugno 2023, oltre il termine di trenta giorni. Hanno inoltre sostenuto che, se l’atto fosse qualificato come intervento in autotutela successivo alla scadenza del termine, difetterebbero i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, non essendo state indicate le ragioni di interesse pubblico né effettuata la comparazione con l’interesse privato. Il Comune ha opposto che la SCIA dovesse considerarsi condizionata all’acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio e che il termine fosse quindi decorso soltanto dal rilascio del parere. Il ricorso investiva inoltre i pareri paesaggistici non vincolanti del 10 luglio e del 18 settembre 2023 e la sensibilità paesistica attribuita al sito dal PGT; tali ulteriori censure sono rimaste assorbite.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, e ha annullato il provvedimento comunale del 4 ottobre 2023. La SCIA presentata il 1° giugno 2023 era semplice, non condizionata: il modulo indicava la SCIA ordinaria e non quella condizionata, e l’esame di impatto paesistico e il parere della Commissione per il paesaggio costituiscono adempimenti interni al procedimento edilizio, non autorizzazioni preliminari esterne che sospendano l’efficacia della SCIA o il decorso del termine. Il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio decorreva quindi dalla presentazione della SCIA; l’intervento del Comune del 4 ottobre 2023 era tardivo. Il TAR ha aggiunto che, anche qualificando l’atto come esercizio del potere di autotutela, esso sarebbe illegittimo per mancata comparazione degli interessi e mancata indicazione di ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto alla mera rimozione dell’attività ritenuta illegittima. Le restanti censure non sono state esaminate perché assorbite. Spese a carico del Comune, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e accessori se dovuti, nonché rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19, commi 3 e 6-bis, l. 241/1990
Il comma 6-bis dell’art. 19 della legge n. 241 del 1990 prevede che, nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni stabilito per l’esercizio del potere inibitorio puro è ridotto a trenta.
Per la SCIA edilizia il termine per l’esercizio del potere inibitorio puro è di trenta giorni; nel caso deciso esso decorreva dalla presentazione della SCIA semplice e non era sospeso dall’acquisizione del parere paesaggistico interno al procedimento edilizio.
art. 21-nonies l. 241/1990
In questo caso pertanto, la stessa amministrazione, nella motivazione dell’atto, non può limitarsi a dar conto del contrasto fra l’attività segnalata e la vigente normativa ma, dopo aver compiuto una comparazione fra interesse pubblico e interesse privato, deve illustrare le superiori ragioni di interesse pubblico, diverse da quelle alla mera inibizione dell’attività ritenuta illegittima, che la inducono ad intervenire.
Dopo la scadenza del termine per il potere inibitorio puro, l’intervento sulla SCIA è assimilabile all’autotutela e richiede la comparazione degli interessi e l’indicazione di ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto alla mera esigenza di inibire l’attività ritenuta illegittima.
art. 23 d.P.R. 380/2001
Questa norma si pone in linea con l’art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 il quale dispone la che la SCIA edilizia deve essere presentata al comune almeno trenta giorni prima dell’inizio lavori.
La disciplina della SCIA edilizia si coordina con la previsione che la segnalazione sia presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori; nel caso concreto la SCIA ordinaria era soggetta al termine di trenta giorni per l’intervento inibitorio.
art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001
Il secondo comma di questo articolo dispone che, in caso di presentazione di SCIA condizionata, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei necessari atti di assenso preventivi.
La SCIA condizionata presuppone atti di assenso preventivi e consente l’inizio dei lavori solo dopo la comunicazione della loro acquisizione; il parere paesaggistico interno al procedimento edilizio non trasforma, per ciò solo, una SCIA semplice in SCIA condizionata.
art. 39, comma 6, norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale
In questo senso dispone espressamente anche il citato art. 39, comma 6, delle norme tecniche del Piano Paesaggistico Regionale, secondo cui l’eventuale richiesta di parere alla commissione per il paesaggio o alla commissione edilizia non sospende né interrompe i termini previsti dalla legge per il rilascio degli atti di assenso e di inizio lavori, che vanno quindi in ogni caso rispettati.
La richiesta di parere alla Commissione per il paesaggio o alla Commissione edilizia non sospende né interrompe i termini previsti dalla legge, confermando che il parere interno non arresta il decorso del termine per l’esercizio del potere inibitorio.
Massime di principio
- Per una SCIA edilizia semplice, il termine di trenta giorni per l’esercizio del potere inibitorio decorre dalla presentazione della segnalazione; la richiesta o l’acquisizione di un parere paesaggistico interno al procedimento edilizio non sospende né interrompe tale termine e non rende la SCIA condizionata.
- La SCIA edilizia è condizionata quando è subordinata all’acquisizione di atti di assenso preventivi esterni, necessari prima dell’inizio dei lavori; un esame di impatto paesistico svolto nell’ambito del procedimento edilizio e il parere della Commissione per il paesaggio, richiesto dal responsabile del procedimento, non costituiscono di per sé tali atti preliminari.
- Scaduto il termine previsto per il potere inibitorio puro sulla SCIA, l’amministrazione può intervenire soltanto esercitando un potere assimilabile all’autotutela e deve indicare, dopo aver comparato gli interessi pubblici e privati, ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto alla mera esigenza di inibire l’attività ritenuta illegittima.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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