Cassazione Penale, Sentenza n. 22216/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di cumulo delle pene emessa dal Procuratore della Repubblica il 16/12/2020 e confermata dal Tribunale di Salerno: (1) censura del criterio per la formazione dei cumuli parziali, deducendo che i cumuli dovessero essere formati prendendo a riferimento l'inizio dell'esecuzione della pena e non anche i periodi di custodia cautelare; (2) censura dell'imputazione del condono/indulto ex legge n. 241/2006, sostenendo che, per il principio del favor rei, il beneficio avrebbe dovuto essere applicato alle pene inflitte da condanne successive (numero 7 e 13 nel provvedimento di cumulo) e non alle prime condanne come effettuato dall'ufficio dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto corretta l'interpretazione secondo cui, ai fini della formazione dei cumuli parziali, rileva l'inizio del periodo di detenzione effettiva, comprensiva anche della custodia cautelare, sicché i cumuli vanno formati con riferimento alle pene relative ai reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione. Sul secondo punto ha rilevato che la censura era generica e reiterativa di istanza già esaminata (art. 666 c.p.p.), quindi inammissibile e comunque infondata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 663 cod. proc. pen.
Obbligo del pubblico ministero incaricato dell'esecuzione di determinare la pena da eseguire secondo le norme sul concorso di pene; va letto congiuntamente ad art. 657 c.p.p. per il computo dei periodi di detenzione già subiti.
art. 657 cod. proc. pen.
Impone al pubblico ministero di computare i periodi di custodia cautelare e le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale si determina la pena; la Corte interpreta la norma nel senso che tali periodi rilevano ai fini della formazione dei cumuli parziali, indipendentemente dal titolo (custodia cautelare o esecuzione della pena).
art. 666 cod. proc. pen.
Stabilisce l'inammissibilità della reiterazione al giudice dell'esecuzione della medesima istanza basata sui medesimi elementi; la Corte ha richiamato questa disposizione per dichiarare inammissibile la domanda reiterata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede conseguenze per l'inammissibilità dell'impugnazione, inclusa la condanna alle spese e la possibilità di ordine a versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a euro 3.000 alla Cassa.
art. 78 cod. pen.
Norma sul cumulo giuridico delle pene: la Corte richiama il meccanismo di calcolo del cumulo giuridico e materiale nell'ambito della formazione dei cumuli parziali, confermando che va applicata nella determinazione della pena complessiva.
art. 80 cod. pen.
Richiamata tra le norme sul concorso di pene; la disciplina complessiva delle norme 71-80 c.p. è stata posta a base del computo delle pene nei cumuli parziali.
art. 174 cod. pen.
Richiamato nel ricorso in connessione all'applicazione dell'indulto, ma la Corte non ha ritenuto il motivo specificamente fondato.
legge n. 241/2006 (indulto)
Il giudice dell'esecuzione/PM ha imputato il beneficio alle prime condanne; la Corte ha ritenuto la censura difensiva generica e reiterativa, non sufficiente a contestare l'imputazione operata.
art. 71-80 cod. pen. (concorsi di pene)
Richiamate come base normativa per la determinazione della pena da eseguire in presenza di pluralità di condanne; la Corte conferma che le norme sul concorso di pene vanno applicate all'interno di ciascun cumulo parziale.
Massime di principio
- Ai fini della formazione dei cumuli parziali rileva l'inizio del periodo di detenzione effettivamente subito, comprensivo della custodia cautelare: la distinzione tra custodia cautelare ed esecuzione della pena non esclude la rilevanza della custodia ai fini del cumulo.
- Il pubblico ministero incaricato dell'esecuzione deve formare cumuli parziali comprendendo le pene per reati commessi prima dell'inizio di ciascun periodo di detenzione già scontato; il residuo di pena si cumula con le pene del successivo periodo per determinare la pena complessiva.
- Le istanze reiterate al giudice dell'esecuzione basate sugli stessi elementi sono inammissibili ai sensi dell'art. 666 c.p.p.; occorre specificare nuovi elementi per ottenere un riesame.
- Le censure circa l'imputazione di benefici (es. indulto/condono) devono essere articolate e specifiche: argomentazioni generiche o ripetitive sono probabilmente inammissibili o infondate.
- Il principio del favor rei non è automaticamente risolutivo a favore dell'imputazione del beneficio alle condanne da ciò indicate dalla difesa: è necessario dimostrare in modo specifico l'erroneità dell'imputazione operata dall'ufficio dell'esecuzione.
- L'inammissibilità dell'impugnazione comporta oltre alle spese processuali anche la possibile condanna a una somma alla Cassa delle ammende se non sono presenti elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Per difendere efficacemente questioni tecniche relative al cumulo delle pene e all'imputazione dei benefici è consigliabile fondare il ricorso su argomentazioni giuridiche precise e, se possibile, su documentazione che dimostri la non corrispondenza temporale o giuridica dei periodi di detenzione considerati.
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