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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04823/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da medici ammessi a corsi di specializzazione universitari per il tardivo e incompleto recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie che prevedevano un compenso per l'attività svolta dagli specializzandi. Il tribunale aveva ritenuto prescritto il diritto e la Corte d'appello di Roma aveva confermato, individuando il dies a quo della prescrizione nell'entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, che aveva riconosciuto la borsa di studio solo ad alcuni specializzandi. I primi ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 101, comma 2, Cost., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso sulla base di un orientamento giurisprudenziale e non della legge; 2) violazione dell'art. 2935 c.c., per l'erronea individuazione del 27 ottobre 1999 come decorrenza della prescrizione; 3) violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU; 4) violazione degli artt. 11 e 117 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 267 TFUE, per il mancato rinvio pregiudiziale alla CGUE sul dies a quo della prescrizione; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la regolazione delle spese. Il secondo gruppo di ricorrenti ha proposto un unico motivo, sostanzialmente sovrapponibile al secondo e quarto profilo del primo ricorso, deducendo la violazione di norme interne e sovranazionali e contestando ancora la decorrenza della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente applicato l'orientamento nomofilattico consolidato secondo cui il diritto al risarcimento per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. La Corte ha escluso che vi fosse un errore nel richiamo alla giurisprudenza, ha negato rilievo alle censure sulla giurisdizione, sulla natura della responsabilità e sulla legittimazione passiva, ritenendo che tali questioni non impedissero la decorrenza della prescrizione e che l'eventuale errore di individuazione del giudice fosse comunque rimediabile con i normali strumenti processuali. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla CGUE perché la questione era già coperta da orientamento consolidato e i ricorrenti non avevano formulato critiche idonee a incrinarlo. Le censure sulle spese sono state giudicate inammissibili perché la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio, la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Il richiamo alla sola giurisprudenza non integra violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla legge, quando la giurisprudenza è utilizzata come espressione dell'interpretazione delle norme applicabili.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei medici specializzandi la decorrenza è stata individuata nel 27 ottobre 1999.

  • art. 3 Cost.

    La denuncia di violazione dell'eguaglianza è stata ritenuta inammissibile perché non idonea a scalfire l'orientamento consolidato sulla prescrizione.

  • art. 14 CEDU

    La censura di discriminazione è stata reputata inammissibile per le stesse ragioni di cui al parametro costituzionale invocato.

  • art. 11 Cost.

    Invocato in combinazione con l'art. 117 Cost. e con il diritto UE per sostenere la necessità del rinvio pregiudiziale, ma la Corte ha escluso che ciò fosse necessario.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come parametro di conformazione al diritto europeo, senza incidere sull'esito per la consolidata giurisprudenza interna.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza sulla motivazione e sul mancato rinvio pregiudiziale è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla CGUE è stato escluso perché la questione era già risolta da un orientamento consolidato e non sussistevano dubbi tali da imporlo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutarne l'orientamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è discrezionale e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione se adeguatamente rientrante nel potere del giudice di merito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Ricorrendo un orientamento consolidato e la proposizione di censure infondate, è stata disposta la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11

    Ha reso definitivo l'inadempimento soggettivamente parziale dello Stato e costituisce il dies a quo della prescrizione del diritto risarcitorio per gli specializzandi non coperti dalla disciplina riconosciuta.

  • d.lgs. n. 368 del 1999

    La diversa remunerazione introdotta dal decreto non incide sul termine iniziale di prescrizione del diritto al risarcimento per i periodi precedenti.

  • legge n. 260 del 1958, art. 4

    L'eventuale evocazione in giudizio di un organo statuale diverso dalla Presidenza del Consiglio integra mera irregolarità sanabile.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa decorrenza della prescrizione, ma non accolto dalla Corte.

Massime di principio

  • Per i crediti risarcitori derivanti dal tardivo recepimento di direttive comunitarie, la prescrizione decorre dal momento in cui l'inadempimento statale si è definitivamente cristallizzato e il danneggiato può utilmente reagire, non essendo necessario attendere una specifica azione giudiziale.
  • Il richiamo del giudice di merito a un orientamento giurisprudenziale consolidato non viola la soggezione alla legge, quando serve a esprimere la migliore interpretazione delle norme applicabili.
  • La questione della giurisdizione o della qualificazione della responsabilità non impedisce di per sé la decorrenza della prescrizione, se il danneggiato può interromperla anche stragiudizialmente.
  • L'eventuale errore nell'individuazione del giudice competente non sospende la prescrizione, potendo essere rimediato con gli strumenti processuali ordinari.
  • La legittimazione passiva dello Stato non viene meno per l'eventuale chiamata in giudizio di un diverso organo statuale, trattandosi al più di irregolarità sanabile; solo la domanda rivolta esclusivamente a un soggetto radicalmente estraneo può rilevare ai fini dell'interruzione della prescrizione.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il diritto interno è già conforme a un orientamento di legittimità chiaro, univoco e consolidato, e le censure non offrono argomenti idonei a mutarlo.
  • In tema di spese processuali, la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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