Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32578/2024 del 13/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Pistoia che aveva annullato, in parte, il sequestro preventivo disposto dal GIP (18 luglio 2023) limitandolo agli importi eccedenti la somma di euro 407.192,45. La questione centrale era se la confisca (e il relativo sequestro preventivo) in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) debba essere necessariamente limitata al "profitto" del reato quantificato nel valore dei beni sottratti alla garanzia fiscale ridotto dell'eventuale recupero (e quindi in pratica all'ammontare del debito tributario non pagato), oppure se possano essere assoggettati a sequestro/confisca anche beni il cui valore ecceda tale debito perché costituiscono gli strumenti attraverso i quali è stato commesso il reato. Il Tribunale del riesame aveva invocato principi di proporzionalità (Costituzione e Carta dei diritti fondamentali UE) e la natura “ristorativa” della confisca fiscale per limitare la misura; il P.M. ha invece sostenuto che, oltre all'art.12-bis, rileva l'art.240 c.p. (confisca di cose che "servirono o furono destinate a commettere il reato") e che i beni posti in essere dalle operazioni fraudolente sono sequestrabili anche se il loro valore eccede il debito tributario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, annullando l'ordinanza del Tribunale di Pistoia e rimettendo la materia al Tribunale in diversa composizione per nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, pur essendo l'art.12-bis d.lgs. n.74/2000 applicabile, nel caso concreto la confisca (e il sequestro strumentale) possa essere inquadrata anche ex art.240, comma 1, c.p., per le "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato"; in tale prospettiva non è necessario limitare l'oggetto della confisca al solo ammontare del debito tributario. La Corte ha però precisato limiti interpretativi: la riconducibilità dei beni alla categoria degli "strumenti" dev'essere provata e deve trattarsi di beni che, con gli atti contestati, hanno creato un concreto pericolo di inefficace azione esecutiva dell'Erario; se l'attività fraudolenta si è articolata in piu' atti, solo quelli idonei a creare il concreto pericolo sono rilevanti ai fini della confisca/sequestro. In definitiva la sentenza annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla luce dei principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Definisce il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte; la giurisprudenza ha interpretato il "profitto" del reato in relazione al valore dei beni sottratti alla garanzia dell'Amministrazione finanziaria, ma la Corte osserva che tale nozione va declinata alla luce della finalità della norma e dell'eventuale possibilità di ricondurre la confisca agli strumenti ex art.240 c.p.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede che, in caso di condanna per reati del d.lgs. 74/2000, "è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo"; la Corte rileva che quando la confisca è invece fondata sull'art.240 c.p. (strumenti del reato) non è necessario ricondurre l'ammontare dei beni alla misura del debito tributario.

  • art. 240, comma 1, codice penale

    Consente la confisca delle cose che "servirono o furono destinate a commettere il reato"; la Corte ritiene tale norma pertinente e applicabile alle operazioni di dismissione simulate o fraudolente, autorizzando la confisca (e il sequestro finalizzato) di beni che hanno costituito lo strumento della consumazione del reato, anche se il loro valore eccede l'ammontare del debito tributario.

  • Articoli costituzionali e Carta dei diritti dell'UE invocati dal Tribunale

    artt. 3, 25 e 27 Cost.; artt. 17 e 49 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Il Tribunale aveva invocato tali principi (proporzionalità, tutela della proprietà) per limitare la confisca; la Corte di Cassazione osserva che tali principi restano rilevanti ma non risultano ostativi quando la confisca colpisce strumenti del reato ex art.240 c.p., fermo restando la necessità di un'applicazione rigorosa e proporzionata della misura.

Massime di principio

  • Se le cose sequestrate costituiscono gli strumenti o furono destinate a commettere il reato (art.240 c.p.), la confisca e il sequestro preventivo funzionale alla confisca possono riguardare il loro intero valore anche se superiore all'ammontare del debito tributario, perché la misura non è più ancorata esclusivamente al "profitto" ex art.12-bis.
  • Quando la confisca è invece fondata su art.12-bis d.lgs. n.74/2000 (confisca del profitto), rileva il rapporto con il debito tributario e con la finalità di agevolare la riscossione coattiva; l'adozione della misura necessita della persistenza dell'interesse esecutivo (se il debito è già estinto, possono venir meno i presupposti per la confisca fondata su art.12-bis).
  • Occorre valutare l'elemento della strumentalità: non tutti gli atti di dismissione o tutti i beni trasferiti saranno automaticamente sequestrabili; è necessario provare che il singolo atto o bene ha creato un "concreto pericolo" di inefficacia dell'azione esecutiva dell'Erario.
  • Se la condotta fraudolenta è plurima e riguarda beni diversi o porzioni di uno stesso bene, solo gli atti e i beni che hanno effettivamente aggravato il pericolo per la riscossione (cioè hanno natura di 'instrumentum sceleris') sono idonei ad essere assoggettati a sequestro/confisca.
  • Principi di proporzionalità e tutela della proprietà restano applicabili, ma la loro portata non è automaticamente tale da escludere la confisca degli strumenti del reato: la valutazione deve essere fattuale e motivata caso per caso.
  • Prima di disporre sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il giudice deve verificare sia la pertinenza normativa (art.12-bis vs art.240) sia la sussistenza dei presupposti cautelari (fumus delicti e esigenze cautelari), con adeguata motivazione sulla strumentalità e sul concreto pericolo creato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.