Cassazione Penale, Sentenza n. 13756/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugna il decreto che ha confermato l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (con obbligo di soggiorno per un anno). Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e contesta l'inquadramento nella categoria soggettiva prevista dall'art.1, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.159/2011: la condanna penale di primo grado riguarda tre episodi di acquisto e rivendita di stupefacenti del 2018 (con assoluzione dall'ipotesi associativa) e, secondo la difesa, rappresentano una "parentesi estemporanea" nella vita del Foti, che ha un unico altro precedente lucrogenetico del 2009. Si contesta altresì l'accertamento della attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso perché la motivazione della Corte d'appello non ha adeguatamente dimostrato i requisiti richiesti per l'iscrizione del proposto nella categoria di cui all'art.1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159/2011: mancata prova dell'abitualità delle condotte, dell'effettiva produzione di profitti idonei a costituire una rilevante fonte di reddito e della consistenza temporale delle attività illecite. Per tali ragioni la decisione è stata annullata e il decreto impugnato è stato rinviato alla Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio; il collegio che procederà dovrà essere composto da giudici diversi rispetto a quelli che hanno emesso il decreto impugnato (per incompatibilità). Sentenza emessa il 22/11/2022.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.1 comma 1 lett. b)
La norma definisce la categoria soggettiva rilevante per l'applicazione della sorveglianza speciale; la Corte richiede che l'iscrizione nella categoria sia provata secondo un triplice requisito: delitti commessi abitualmente in un arco temporale significativo, produzione effettiva di profitti illeciti e che tali profitti costituiscano l'unica o una rilevante fonte di reddito.
Corte Cost. sent. n.24 del 2019
Richiama il principio della "tassatività" delle categorie soggettive di pericolosità: le fattispecie devono essere interpretate restrittivamente e l'iscrizione nella categoria richiede elementi di fatto precisi e circostanziati.
Cass. Sez. V, n.182 del 30.11.2020 (rv 280145)
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce i tre requisiti necessari (abitualità, profitto illecito effettivo, rilevanza del reddito illecito) e l'onere motivazionale del giudice di merito nel dimostrarli.
art. 623, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma processuale che limita il rinvio in caso di annullamento di un decreto; la Cassazione sottolinea che, per la natura di decreto, il rinvio non può essere ad altra sezione ma impone la composizione diversa del collegio per motivi di incompatibilità.
Sez. U. (decisione Gattuso)
Richiamata in relazione al principio di incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione impugnata e alla necessità di diverso collegio in caso di rinvio.
Massime di principio
- Per applicare la sorveglianza speciale sulla base della categoria prevista dall'art.1 comma1 lett. b) d.lgs.159/2011 è necessario provare, con motivazione precisa e circostanziata, i tre requisiti: abitualità dei reati in un arco temporale significativo; produzione effettiva di profitti illeciti; tali profitti devono costituire l'unica o una rilevante fonte di reddito.
- Condotte episodiche o isolate, anche se penalmente rilevanti, non sono sufficienti a fondare automaticamente la misura preventiva se manca prova dell'abitualità e della rilevanza economica dei profitti illeciti.
- Il giudice di merito deve affrontare espressamente le allegazioni difensive specifiche (es. che le condotte sono una parentesi) e spiegare perché tali argomentazioni non precludono l'applicazione della misura.
- La giurisprudenza e la Corte Costituzionale impongono un'interpretazione restrittiva (tassativa) delle categorie soggettive di pericolosità; l'onere probatorio e motivazionale grava sul giudice che applica la misura.
- In caso di annullamento di un decreto di prevenzione la Corte di Cassazione può disporre il rinvio per nuovo giudizio; per incompatibilità i giudici che hanno emesso il provvedimento impugnato non devono partecipare al nuovo collegio.
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