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Sentenza

Sentenza n. 425/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza, della sentenza n. 927/2024 emessa dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Avellino il 10.10.2024 all’esito del procedimento iscritto al NRG. 1227/2023;

Giustizia amministrativa202501483

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per specifici anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 927/2024 del Tribunale di Avellino, Giudice Unico del Lavoro, che aveva riconosciuto a ciascuna il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel titolo esecutivo, condannando il Ministero alla relativa attivazione per l'importo complessivo di 1.500 euro per ciascuna. Le ricorrenti hanno dedotto che la sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione l'11 ottobre 2024, che era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che, nonostante ciò, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha verificato la notifica della sentenza in forma esecutiva, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha rilevato che il Ministero non aveva fornito prova dell'avvenuto riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni e gli importi stabiliti dal titolo giudiziale. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza, assegnando il beneficio alle ricorrenti entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, l'allocazione delle somme, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano giustificare l'inottemperanza. Le spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della carta elettronica

    La norma costituisce il fondamento del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione di ottemperanza, una volta verificati anche la notifica del titolo e il suo passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale notificato all'amministrazione è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni e l'amministrazione non dimostra di avervi dato piena esecuzione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dimostrare l'effettiva e completa esecuzione delle statuizioni contenute nel dispositivo del titolo giudiziale; la mera costituzione in giudizio con una memoria di stile non è sufficiente.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine e le modalità per l'insediamento e per l'esecuzione sostitutiva.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione; il commissario deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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