Sentenza del 10/09/2015 n. 7110 - Comm. Trib. Prov. Milano
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE - Avviso di rettifica e di liquidazione - Termine biennale di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che l'avviso deve essere notificato entro due anni dal pagamento dell'imposta. Il termine decorre in ogni caso da tale pagamento, senza che rilevi se l'imposta inizialmente applicata fosse in misura fissa oppure proporzionale. Decorso il biennio, l'Amministrazione decade dal potere di notificare l'avviso di rettifica e liquidazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. 131/1986. La questione è se il termine biennale decorra dal pagamento dell'imposta e se tale decorrenza cambi a seconda che l'imposta originaria sia stata applicata in misura fissa o proporzionale.
Norme richiamate
Art. 52, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma impone che l'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta sia notificato entro il termine biennale di decadenza decorrente dal pagamento dell'imposta, indipendentemente dal fatto che l'imposta originaria sia stata applicata in misura fissa o proporzionale.
Massime di principio
- Per verificare la tempestività di un avviso di rettifica e liquidazione occorre individuare la data del pagamento dell'imposta e calcolare da essa il termine biennale.
- La decorrenza del termine non dipende dalla qualificazione dell'imposta originariamente versata come fissa o proporzionale.
- Un avviso notificato oltre il termine biennale è soggetto a decadenza dell'Amministrazione e può essere contestato dal contribuente.
- In casi analoghi è essenziale conservare la prova della data di pagamento e confrontarla con la data di notifica dell'avviso.
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