Sentenza del 24/01/2020 n. 448 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Ricorso - cartelle - impugnazione estratto di ruolo - termine per impugnare - decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'estratto di ruolo/cartella di pagamento per contestare la pretesa impositiva e/o la legittimità della procedura di riscossione. La questione centrale riguarda la decorrenza del termine per proporre ricorso: se e quando inizia a decorrere il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992 in relazione alla conoscenza dell'atto (notificazione dell'estratto di ruolo o della cartella).
La decisione
La Corte (Cass. Sez. Tributaria, sent. n. 13584/2017) ha affermato il principio per cui la facoltà di impugnazione deve essere esercitata entro il termine ordinario di 60 giorni previsto dall'art. 21 D.lgs. n. 546/1992 e che l'avvenuta conoscenza dell'atto produce effetto sia ai fini della determinazione della legittimazione ad impugnare sia ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Conseguentemente, se la conoscenza dell'atto è intervenuta in data tale da far decorrere il termine e il ricorso è depositato oltre il termine, il ricorso viene rigettato per tardività. Nel caso esaminato la statuizione ha avuto effetto sfavorevole al ricorrente, con vittoria del resistente.
Norme richiamate
D.lgs. n. 546/1992, art. 21
Stabilisce il termine ordinario di 60 giorni per proporre impugnazione in materia tributaria; la Corte interpreta che il termine decorre dalla conoscenza dell'atto e tale conoscenza incide sia sulla legittimazione ad agire sia sul termine per proporre ricorso.
Cass. Sez. Tributaria civile, sentenza n. 13584 depositata il 30/05/2017
Giurisprudenza richiamata che conferma il principio della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza dell'atto; la sentenza chiarisce che la conoscenza è rilevante sia per stabilire la legittimazione del contribuente sia per il decorso del termine di 60 giorni.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni per impugnare l'estratto di ruolo/cartella decorre dalla conoscenza dell'atto; quindi la data di notifica/conoscenza è cruciale per calcolare i termini.
- La conoscenza dell'atto ha duplice effetto: determina la legittimazione attiva del contribuente e avvia il computo del termine per impugnare.
- Chi eccepisce la tardività dell'impugnazione (generalmente l'Amministrazione) beneficia della presunzione che la notifica sia avvenuta, salvo prova contraria fornita dal ricorrente; il contribuente deve produrre elementi che dimostrino una conoscenza ritardata o una notifica nulla/inesistente.
- Se si contesta la data di conoscenza, è importante acquisire e conservare prove (ricevute di notifica, attestazioni di deposito, documentazione di ritiro, dichiarazioni o altri elementi oggettivi) per dimostrare che la conoscenza è sopravvenuta rispetto alla notifica formale.
- In presenza di notifiche telematiche o pec, occorre verificare i termini di efficacia della notifica (es. decorso delle 48 ore per le notifiche via PEC) per calcolare correttamente la data di conoscenza.
- Se il termine è ormai decorso, valutare rimedi alternativi (istanze amministrative, ricorsi per motivi procedurali quali nullità della notifica, o verificare eventuali ipotesi di sospensione), ma la via giudiziale ordinaria è preclusa dalla tardività.
- Per ridurre il rischio di decadenza, è buona prassi impugnare tempestivamente o, quando possibile, depositare ricorso cautelativo nei termini e poi sviluppare le questioni probatorie nel merito.
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