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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27695/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della condanna per tentato furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.), deducendo un unico motivo: che il reato si era estinto per prescrizione già prima della pronunzia della sentenza impugnata. Il reato era stato commesso il 15/09/2015; il termine ordinario di prescrizione era di 6 anni e quello prorogato di 7 anni e 6 mesi, che in astratto sarebbero maturati il 15/03/2023. Tuttavia la Corte ha rilevato che il procedimento in primo grado è stato sospeso ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. per l'assenza inconsapevole dell'imputato (dal 23/10/2017 al 27/01/2021) e, ai fini del calcolo della prescrizione, si applica l'art. 159 comma settimo c.p. vigente all'epoca, il quale comporta un aumento del termine di prescrizione nella misura massima di un quarto del termine ordinario (ossia 18 mesi). Tenuto conto di tale aumento, la prescrizione non si è perfezionata prima della pronunzia impugnata e maturerà invece il 15/09/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la sospensione obbligatoria del procedimento per l'assenza inconsapevole dell'imputato incrementa il termine di prescrizione secondo le norme richiamate, posticipando la scadenza al 15/09/2024. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Ha determinato la qualificazione giuridica del fatto contestato: tentato furto aggravato. La Corte ne ha dato applicazione confermando la condanna per il reato indicato.

  • art. 157 c.p.

    Stabilisce il termine ordinario di prescrizione (6 anni) cui la Corte ha fatto riferimento per calcolare la durata di base della prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Disciplina il termine prorogato della prescrizione; la Corte lo ha considerato per indicare il termine prorogato pari a 7 anni e 6 mesi.

  • art. 159 c.p.

    Nella versione vigente al tempo della sospensione, il comma settimo prevede che la sospensione del procedimento per l'assenza dell'imputato comporti un aumento della durata della prescrizione fino a un quarto del termine ordinario. La Corte ha applicato questa norma, ritenendola più favorevole rispetto alla disciplina successiva introdotta dal d.lgs. 150/2022.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Prevede la sospensione del procedimento per l'assenza inconsapevole dell'imputato. La Corte ha ritenuto che il periodo di sospensione previsto da questa norma giustifichi l'aumento del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 159 c.p.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente il motivo di ricorso per cassazione relativo all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha richiamato la possibilità di dedurre tale doglianza in cassazione, pur ritenendola infondata nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione per comminare le sanzioni economiche al ricorrente.

  • d.lgs. 150/2022

    Riferito perché ha modificato il regime dell'art. 159 c.p.; la Corte ha però applicato la versione previgente (comma settimo) ritenendola più favorevole al ricorrente per il periodo di sospensione in esame.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che deduce l'estinzione del reato per prescrizione è ammissibile anche se formulato con unico motivo; pertanto il problema della prescrizione può essere deciso in Cassazione.
  • La sospensione del procedimento per assenza inconsapevole dell'imputato ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. incide sul calcolo della prescrizione: essa può determinare un aumento della durata della prescrizione fino a un quarto del termine ordinario, purché si applichi la normativa vigente al momento della sospensione.
  • Nel calcolo della prescrizione occorre applicare la normativa piu favorevole al reo vigente nel periodo di sospensione; cambiamenti legislativi successivi non si applicano se la versione previgente è più favorevole.
  • Gli aumenti derivanti da sospensione possono cumularsi con altri aumenti o interruzioni (artt. 160 e 161 c.p.), quindi va sempre fatto un calcolo complessivo e cronologico degli eventi che incidono sulla prescrizione.
  • L'eccezione di prescrizione, se ritenuta manifestamente infondata, può comportare l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi importante valutare con attenzione tutti i periodi sospensivi e interruttivi prima di proporre il motivo.

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