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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42946/2024 del 25/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva disposto la consegna alla Francia di Marcello Mereu in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall'Autorità giudiziaria di Amiens. Sono stati dedotti due motivi principali: (1) violazione di norme relative al mandato di arresto europeo (artt. 6, comma 1-bis; 7; 18-ter; 28 lett. b) della legge n. 69/2005) con la censura che il titolo esecutivo sarebbe in realtà la decisione del Tribunale di Grasse che ha revocato la liberazione condizionale dopo un procedimento in contumacia, e che pertanto sarebbero state violate garanzie sul diritto di difesa e i limiti di pena previsto per i mandati emessi dal pubblico ministero; (2) violazione dell'art. 18-bis legge n. 69/2005 e dell'art. 27 Cost., sostenendo che la consegna del cittadino italiano è facoltativa e che la sentenza impugnata non motivava adeguatamente la valutazione circa la possibilità di eseguire la pena in Italia tenuto conto della residenza e dei legami del ricorrente (vive a Villanovafranca e dichiara lì la propria sede di interessi).

La decisione

Il primo motivo è stato rigettato: la Corte di cassazione ha ritenuto che il titolo in esecuzione sia la sentenza di condanna del Tribunale di Amiens (pena di 3 anni, con 2 anni e 6 mesi già scontati e 6 mesi residui) e che eventuali violazioni verificatesi nel procedimento di revoca della liberazione condizionale dinanzi al Tribunale di Grasse non possano essere impugnate in questa sede di esecuzione del mandato di arresto europeo. Inoltre è stato confermato il principio secondo cui il limite minimo di pena per la consegna va riferito alla pena irrogata dall'autorità giudiziaria straniera e non alla pena residua da espiare. Il secondo motivo è stato accolto: la Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d'appello mancava della specifica indicazione degli elementi e dei criteri di valutazione previsti dall'art. 18-bis, comma 2-bis, della legge n. 69/2005 (accertamenti sul radicamento, durata e natura della residenza/dimora, legami familiari, ecc.), con la conseguenza che la decisione è nulla. P.Q.M. la sentenza impugnata è annullata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari per nuovo giudizio e per il necessario supplemento di motivazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 69 del 2005, art. 6, comma 1-bis

    La norma mira a garantire la conoscenza della pendenza del procedimento; la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni di tale garanzia nell'ambito del procedimento di revoca della liberazione condizionale dinanzi al Tribunale di Grasse non siano opponibili nell'ambito della procedura di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Amiens, perché il titolo in esecuzione è la sentenza di condanna.

  • Legge n. 69 del 2005, art. 7 (ultimo comma)

    Il limite minimo di pena previsto in via generale per la consegna va valutato con riferimento alla pena irrogata dall'autorità giudiziaria straniera (pena inflitta), non alla durata residua ancora da espiare al momento della richiesta di consegna.

  • Legge n. 69 del 2005, art. 28, lett. b)

    Nel caso di mandato emesso dal pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione è previsto un diverso parametro (richiamato nel ricorso). La Corte ha chiarito che anche in tale ipotesi il criterio per il confronto del limite minimo si riferisce alla pena inflitta dall'autorità estera e non alla parte residua da eseguire.

  • Legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2

    «quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno»

    La disposizione attribuisce al giudice di appello la facoltà di rifiutare la consegna per il cittadino italiano e per chi risiede effettivamente in Italia da almeno cinque anni, purché venga disposto che la pena sia eseguita in Italia. La Corte sottolinea che, per il cittadino italiano, la facoltatività del rifiuto non è condizionata automaticament e alla prova di un radicamento di residenza quinquennale, ma il giudice deve comunque valutare le circostanze del caso concreto in un bilanciamento tra finalità rieducativa e interesse punitivo dello Stato richiedente.

  • Legge n. 69 del 2005, art. 18-bis, comma 2-bis

    «ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunità di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalità della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza è nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione»

    Il comma impone al giudice di compiere specifici accertamenti e di esplicitare nella motivazione gli elementi considerati e i criteri adottati in ordine al radicamento e all'idoneità dell'esecuzione in Italia a favorire il reinserimento sociale; la mancanza di tale motivazione comporta la nullità della sentenza.

  • Costituzione, art. 27, comma 3

    Principio costituzionale della finalità rieducativa della pena: l'esecuzione all'estero di una pena può compromettere l'effettività dell'azione rieducativa se ostacola il reinserimento sociale della persona; tale principio è richiamato come fondamento della valutazione imposta dall'art. 18-bis.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 30269 del 15/10/2020, Jovancic)

    Principio consolidato secondo cui, in tema di estradizione/consegna, il limite minimo di pena richiesto dalle convenzioni va riferito alla pena irrogata dall'autorità giudiziaria e non alla residua ancora da eseguire.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018, Clinck)

    Conferma del medesimo principio anche in materia di consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo: il parametro è la pena inflitta.

Massime di principio

  • Quando si contesta l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, l'analisi deve sempre partire dal titolo in esecuzione: se il MAE è stato emesso sulla base di una sentenza di condanna, quella sentenza è il titolo rilevante; vizi intervenuti in procedimenti successivi di esecuzione o di revoca non trasformano automaticamente il titolo.
  • Il requisito del limite minimo di pena per la consegna va confrontato con la pena inflitta dall'autorità straniera (pena irrogata), non con la residua da scontare dopo deduzioni o benefici già fruiti.
  • Per i cittadini italiani (e per chi abbia residenza effettiva quinquennale), l'art. 18-bis riconosce una facoltà di rifiuto della consegna e impone al giudice nazionale di valutare il bilanciamento tra la finalità rieducativa (possibile esecuzione in Italia) e l'interesse punitivo dello Stato richiedente; tale valutazione deve essere motivata con riferimento agli specifici elementi elencati dalla norma.
  • La mancata indicazione, nella motivazione, degli elementi e dei criteri previsti dall'art. 18-bis, comma 2-bis, determina la nullità della decisione impugnata e il conseguente rinvio per integrazione della motivazione.
  • In casi simili la difesa dovrebbe chiedere espressamente al giudice informazioni sul titolo esecutivo, documenti relativi alla procedura estera e, soprattutto, presentare prove sul radicamento (residenza, lavoro, legami familiari, adempimenti fiscali) chiedendo l'esecuzione della pena in Italia o, in subordine, una motivazione puntuale del rifiuto.
  • Il giudice di appello deve sempre bilanciare, nel caso di consegna di cittadini italiani, l'interesse alla cooperazione giudiziaria internazionale con la necessità di non pregiudicare il reinserimento sociale del condannato; il risultato di tale bilanciamento deve risultare esplicitamente dalla motivazione.

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