Cassazione Civile, Ordinanza n. 19715/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una comunicazione del 30 maggio 2006 con cui una società dichiarava di prendere in carico, dal 1 maggio 2006, gli impegni di assistenza tecnica sulle macchine di una diversa società produttrice, in relazione a un centro di lavorazione ad alta velocità già acquistato dall'odierna ricorrente. Dopo tale comunicazione, la ricorrente si rivolgeva alla resistente per interventi di fornitura, manutenzione e assistenza sul macchinario; la resistente eseguiva le prestazioni e, solo successivamente, emetteva fatture per complessivi euro 55.188,49. La ricorrente contestava il dovuto, sostenendo che gli interventi fossero stati svolti in garanzia per difetti del macchinario e comunque non fossero risolutivi. La resistente otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento, opposto dalla ricorrente. In primo grado l'opposizione era accolta, ritenendosi che la comunicazione comprendesse anche l'assunzione degli obblighi di garanzia già gravanti sulla produttrice. In appello, invece, il decreto era confermato, interpretandosi la missiva come mera assunzione di manutenzione/assistenza tecnica, e ritenendosi non provata l'esistenza di obbligazioni di garanzia. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 1324, 1362, 1366, 1367 e 1370 c.c., contestando l'interpretazione della missiva del 30.5.2006 e sostenendo che "assistenza tecnica" includesse anche gli interventi in garanzia; 2) omesso esame di un fatto decisivo, in realtà denunciando la mancata pronuncia sull'eccezione di inadempimento, poiché la resistente non avrebbe risolto i difetti funzionali del macchinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché diretto a una diversa lettura del contenuto della missiva e quindi a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità quando l'interpretazione del giudice di merito sia plausibile e sorretta dal testo letterale dell'atto. Ha invece accolto il secondo motivo, qualificandolo come censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di inadempimento sollevata dalla ricorrente, eccezione che la Corte d'appello non aveva esaminato né in rito né nel merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1324 c.c.
I canoni di interpretazione del contratto si applicano anche agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale, salvo che la legge disponga diversamente.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione va compiuta secondo il significato letterale delle parole e, solo se necessario, considerando il comportamento complessivo delle parti; la ricostruzione della volontà è un accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 1366 c.c.
Il canone di buona fede è criterio oggettivo di lealtà e correttezza, non mera rappresentazione soggettiva di una parte.
art. 1367 c.c.
Il canone conservativo è residuale e opera solo se il testo sia ambiguo; non impone di attribuire all'atto un significato diverso da quello letterale chiaramente espresso.
art. 1370 c.c.
L'interpretazione contro il predisponente vale in via residuale per condizioni generali, moduli o formulari, non per uno specifico scambio di comunicazioni tra parti determinate.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione può denunciare la violazione dei canoni legali di ermeneutica, ma non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La doglianza non può essere utilizzata per censurare una mancata pronuncia; il vizio corretto, nel caso, era l'omessa pronuncia sull'eccezione.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni ritualmente dedotte; l'omissione integra vizio di omessa pronuncia.
Massime di principio
- L'interpretazione di un atto unilaterale a contenuto patrimoniale va effettuata applicando, in via di principio, i criteri ermeneutici del contratto; in cassazione è censurabile solo la violazione di tali canoni o una motivazione radicalmente illogica, non la semplice preferenza per una diversa lettura dei fatti.
- Quando il testo dell'atto ha un significato letterale chiaro, il giudice può arrestarsi al dato testuale senza ricorrere in via sussidiaria agli altri criteri interpretativi; il richiamo a buona fede, interpretazione conservativa o contra stipulatorem non può sovvertire un contenuto espresso non ambiguo.
- La censura di violazione dei canoni ermeneutici deve indicare puntualmente quale regola sia stata infranta e in quale passaggio del ragionamento decisorio; non è sufficiente contrapporre una propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito.
- L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è motivo di cassazione quando l'eccezione sia decisiva e il giudice di merito non l'abbia esaminata né espressamente né implicitamente.
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