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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29573/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a sanzioni per omesso pagamento dell'ICI per gli anni 2008-2009, con riferimento a un impianto collegato a una centrale elettrica. La commissione tributaria di secondo grado aveva confermato l'annullamento delle sanzioni, ritenendo sussistente una situazione di obiettiva incertezza normativa sul calcolo della rendita catastale delle centrali elettriche ai fini ICI. Il comune ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997, dell'art. 8 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 10, comma 3, l. n. 212/2000, sostenendo che l'incertezza non poteva rilevare perché la sanzione derivava dall'omessa iscrizione in catasto di un immobile e non da dubbi sul calcolo dell'imposta; inoltre, i precedenti richiamati dal giudice di merito riguardavano, a suo dire, un tema diverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1-quinquies del d.l. n. 44/2005, esisteva una obiettiva incertezza sulla concreta individuazione dei manufatti da includere nella rendita catastale delle centrali elettriche e sul relativo valore, anche per effetto della vetustà e dell'obsolescenza degli impianti. Ha valorizzato le iniziative intraprese dalla contribuente presso il Catasto, l'accordo del 18.5.2011 che richiamava l'"annoso problema" dell'attribuzione della rendita catastale degli impianti idroelettrici e la circolare dell'Agenzia del Territorio n. 6/T del 2012 come elementi sintomatici dell'incertezza oggettiva. Ne è derivata la conferma dell'esclusione delle sanzioni e, in dispositivo, il rigetto del ricorso con condanna del comune alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    La norma è richiamata come fondamento dell'esonero da sanzioni in presenza di obiettiva incertezza normativa; la Corte distingue tale incertezza dalla mera ignoranza incolpevole del diritto e ribadisce che l'accertamento spetta al giudice di merito.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato insieme alle altre disposizioni sull'esimente sanzionatoria; la decisione conferma che l'incertezza oggettiva può escludere l'applicazione delle sanzioni tributarie.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212/2000

    È richiamato quale disposizione che, in coordinamento con il sistema sanzionatorio tributario, tutela il contribuente quando il comportamento sia stato condizionato da obiettiva incertezza normativa.

  • art. 1-quinquies del d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    È indicato come fonte del quadro normativo che ha generato incertezza sulla concreta individuazione e valorizzazione dei manufatti delle centrali elettriche ai fini catastali e ICI.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190/2014

    È citato per rilevare che alla circolare dell'Agenzia del Territorio è stata attribuita una particolare forza vincolante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento, da parte del ricorrente soccombente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'obiettiva incertezza normativa tributaria ricorre solo quando, all'esito di un percorso interpretativo metodicamente corretto, non sia possibile individuare in modo univoco la norma applicabile al caso concreto; non basta la mera difficoltà soggettiva del contribuente.
  • Ai fini dell'esimente sanzionatoria, l'incertezza normativa oggettiva è concetto distinto dall'ignoranza incolpevole: la prima attiene all'ambiguità della norma, la seconda alla condizione soggettiva del contribuente, pur potendo produrre effetti analoghi.
  • La valutazione dell'incertezza normativa è rimessa al giudice di merito, che deve apprezzare i fatti-indice sintomatici, quali prassi amministrative, circolari, iniziative interpretative e difficoltà applicative concretamente emerse.
  • Nel settore catastale degli impianti complessi, la difficoltà di individuare quali manufatti concorrano alla rendita e di attribuirne il valore può integrare obiettiva incertezza idonea a escludere le sanzioni, specie quando risultino interventi amministrativi volti a chiarire la disciplina.
  • La presenza di un'incertezza sull'esatto classamento o sulla determinazione della rendita catastale può incidere sulla configurabilità del comportamento sanzionabile del contribuente, anche se l'imposta in sé sia dovuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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