Cassazione Penale, Sentenza n. 38772/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza che aveva confermato la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere per il delitto di lesioni pluriaggravate. Due motivi principali: (1) violazione delle norme sul diritto di partecipazione dell'imputato all'udienza camerale (chiamando in causa gli artt. 309 co.6 e 8-bis e art. 310 c.p.p. e la previsione del collegamento a distanza ex art. 45-bis disp. att.), perché il ricorrente, tramite difensore, aveva richiesto di comparire (anche via videocollegamento) e il giudice non aveva disposto la traduzione né il collegamento, violando gli orientamenti delle Sezioni Unite Ramondo e della giurisprudenza costituzionale; (2) vizio di motivazione sull'aggravamento della misura cautelare per presunte violazioni del divieto di allontanamento/incontri: il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente entità, motivi e circostanze delle violazioni né dimostrato che esse richiedessero l'aggravamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito. La Corte ha sancito che, all'udienza camerale cautelare, l'indagato/detenuto che abbia tempestivamente richiesto di comparire ha diritto di essere tradotto o di vedersi assicurato un collegamento a distanza (art. 45-bis disp. att.), fatto salvo che la mancata adozione di tali misure rende l'udienza e la pronuncia affetta da nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.; la questione della valutazione della gravità della violazione resta rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen. (commi 6 e 8-bis)
Riconosce il diritto dell'imputato, se richiesto nell'istanza di riesame, di comparire personalmente all'udienza camerale; la Corte interpreta tali commi come strumento che garantisce la partecipazione effettiva, senza distinzione di luogo di detenzione
art. 310 cod. proc. pen.
comma 2 (richiamo alle disposizioni dell'art. 309, comma 1,2,3,4 e 7)
Nel procedimento d'appello cautelare il richiamo non menziona espressamente i commi 6 e 8-bis; tuttavia la Corte ritiene che, per ragioni sistematiche e costituzionali, il diritto alla partecipazione deve comunque essere garantito quando l'imputato lo richiede
art. 127 cod. proc. pen.
comma 3 (disciplina della partecipazione dell'imputato detenuto)
Regolazione pre-riforma della partecipazione del detenuto; la Corte ricorda che, anche prima della riforma del 2015, la giurisprudenza imponeva la traduzione o il collegamento se l'imputato ne faceva richiesta
art. 45-bis disp. att. cod. proc. pen.
disposizioni sulle modalità di collegamento a distanza (videocollegamento)
Strumento idoneo ad assicurare la partecipazione a distanza dell'imputato; il giudice deve attivarlo o disporre la traduzione quando vi è richiesta dell'imputato
Legge n. 47 del 16/04/2015
Ha introdotto i commi 6 e 8-bis dell'art. 309, uniformando il diritto di partecipazione dell'imputato indipendentemente dal luogo di detenzione e rafforzando il principio della partecipazione effettiva al giudizio di libertà
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Prevedono la nullità dell'udienza e del relativo provvedimento quando non sono rispettate garanzie essenziali; la mancata traduzione/collegamento richiesta dall'imputato determina la nullità assoluta e insanabile dell'udienza camerale e del provvedimento conclusivo
Corte costituzionale, sent. n. 45/1991
Ha affermato che l'imputato detenuto ha interesse costituzionale a comparire personalmente per esercitare il contraddittorio e che il giudice può ordinare la traduzione anche se la delega rogatoria è la regola; tale orientamento è richiamato per dare lettura costituzionalmente orientata della normativa
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 'Ramondo' (Sez. Un., 27/02/2020, n. 11803)
Sez. Un., 27/02/2020, n. 11803 (Ramondo)
Ha stabilito che la richiesta di comparire all'udienza di riesame deve essere possibile anche tramite l'atto di appello/istanza e che il giudice è tenuto a consentire la partecipazione dell'imputato; ha chiarito modalità e contenuti della richiesta e l'inderogabilità del diritto di partecipare
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Carlutti, D'Abramo, Pernagallo, Basso)
segnalate sentenze di Sezioni Unite e sezioni civili/penali (es. Sez. U., n. 40/1995 Carlutti; Sez. U., n. 9/1998 D'Abramo; Sez. I, 06/10/2015 Pernagallo; Sez. 5, n. 34181/2019 Basso)
Confermano e precisano l'obbligo del giudice di disporre la traduzione o il collegamento quando l'imputato ne fa richiesta e che la mancata partecipazione, se richiesta, comporta nullità; indicano inoltre che la riforma 2015 ha reso il diritto uniforme
Massime di principio
- Se l'imputato/detenuto chiede tempestivamente di comparire all'udienza camerale (anche tramite il difensore), il giudice deve disporre la traduzione o attivare un collegamento a distanza: la mancata adozione di tali misure rende l'udienza e il provvedimento affetti da nullità assoluta
- La riforma del 2015 (art. 309 commi 6 e 8-bis) ha rafforzato e uniformato il diritto di partecipazione dell'imputato, ma anche in assenza di richiamo formale in norme collegate (es. art. 310) la giurisprudenza e l'orientamento costituzionale impongono di assicurare la partecipazione quando richiesta
- Il giudice che intenda aggravare la misura cautelare per violazioni delle prescrizioni deve motivare adeguatamente, valutando entità, motivi e circostanze della violazione; violazioni di lieve entità, correttamente contestualizzate, potrebbero non giustificare l'aggravamento
- La mancata osservanza delle garanzie processuali fondamentali (diritto di partecipazione, contraddittorio) non viene sanata dalla mera conferma della misura e deve essere rettificata con nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio
- In situazioni analoghe è consigliabile che il difensore formuli con chiarezza e tempestività la richiesta di comparizione (indicando modalità: traduzione o videocollegamento) e che documenti l'eventuale attenuante della condotta contestata per evitare l'automatismo dell'aggravamento della misura
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