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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23342/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, deducendo tra l'altro l'omesso invio della comunicazione di irregolarità (avviso bonario). I giudici di merito avevano ritenuto nulla la cartella perché tale comunicazione non era stata notificata, valorizzando una discrepanza tra quanto dichiarato e quanto accertato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, L. n. 212/2000 e delle norme sul controllo automatizzato, sostenendo che l'avviso bonario è necessario solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; nel caso concreto, invece, il controllo avrebbe riguardato compensazioni con crediti d'imposta ritenuti inesistenti e omessi versamenti, sicché l'omissione della comunicazione avrebbe costituito una mera irregolarità e non una causa di nullità della cartella.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza della CTR della Puglia e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la regolazione delle spese. La Corte ha affermato che l'omesso invio della comunicazione di irregolarità incide sulla validità della cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 solo quando la pretesa fiscale derivi da incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; negli altri casi, l'omissione integra una mera irregolarità. La semplice constatazione di difformità tra dichiarato e accertato non basta, occorrendo verificare la ragione della difformità e se essa dipenda da effettive incertezze dichiarative.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    la comunicazione di irregolarità è richiesta solo in presenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    il controllo automatizzato e la cartella emessa ai sensi di tale norma non richiedono sempre l'avviso bonario; l'omissione è rilevante solo nei casi previsti

  • art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    stesso principio vale per il controllo automatizzato IVA

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato per affermare che la mancata comunicazione è mera irregolarità fuori dai casi di incertezza rilevante

Massime di principio

  • Nelle procedure di controllo automatizzato della dichiarazione, la comunicazione di irregolarità incide sulla validità della cartella solo se il rilievo dell'Ufficio dipende da incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; fuori da tale ipotesi, la sua omissione non comporta nullità.
  • La mera esistenza di una discrepanza tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dal controllo non è sufficiente a invalidare la cartella: occorre accertare la causa della difformità e verificare se sia riconducibile a un'incertezza dichiarativa rilevante.
  • Quando la cartella deriva da omesso pagamento di imposte dichiarate o da posizioni che non presentano incertezze rilevanti, l'avviso bonario non costituisce un presupposto essenziale dell'atto di riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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