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Sentenza

Sentenza n. 4368/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 2218/2025 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Lavoro all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 25084/2024, pubblicata in data 20.02.2025, notificata in data 18.04.2025 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202512409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2218/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 2218/2025, notificata al Ministero e passata in giudicato, deducendo la mancata corresponsione delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La definitività della sentenza è stata documentata dalla ricorrente. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato specificamente la mancata ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la mancata ottemperanza della sentenza passata in giudicato anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 2, c.p.a. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Ha accolto anche la richiesta di astreinte, ritenendo il ritardo nella corresponsione delle somme sufficiente a giustificarla: la penalità decorrerà soltanto dall'eventuale inottemperanza successiva alla scadenza del termine di 60 giorni e sarà commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e imporre una somma di denaro per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La mancata contestazione specifica da parte dell'amministrazione ha concorso, insieme alla documentazione prodotta, a ritenere provata la mancata ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato, la prova della definitività del titolo e della sua mancata esecuzione consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine determinato.
  • La mancata contestazione specifica dell'inadempimento da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 64, comma 2, c.p.a., può concorrere alla prova della mancata ottemperanza, quando il ricorrente abbia documentato il passaggio in giudicato del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, stabilendo un ulteriore termine per l'esecuzione nell'ipotesi di protratta inottemperanza dell'amministrazione.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta in ragione del ritardo già maturato nell'esecuzione di un obbligo pecuniario, ma può decorrere soltanto dall'eventuale inottemperanza successiva alla scadenza del termine assegnato dal giudice e può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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