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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento a - della determina n. 1188 del 22.12.2025, con la quale il Comune di Mercato San Severino ha disposto l'aggiudicazione dei “lavori di efficientamento energetico per la trasformazione edificio in categoria NZEB della Scuola Secondaria di primo grado “San Tommaso D'Aquino” (CIG B8F20BE746), in favore della Società “Edil Mag Arkè”; b - dei verbali di gara nn. 1 del 21.11.2025, 2 del 25.11.2025, 3 del 27.11.2025, 4 del 02.12.2025, 5 del 05.12.2025, 6 del 09.12.2025 e 7 del 09.12.2025; c - della nota pec del 23.12.2025, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione sub a); d - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali; per l'accertamento e la declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell'art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell'art. 122 c.p.a. nonché del diritto della ricorrente a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell'art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la disponibilità nel relativo subentro; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

Giustizia amministrativa202600161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico e trasformazione in edificio NZEB di una scuola comunale, con i connessi verbali di gara e comunicazione dell’aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, quarta classificata con 88,84 punti, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa prima classificata, che aveva ottenuto 91,01 punti, nonché i verbali di gara, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto e il subentro o, comunque, l’accertamento del diritto all’aggiudicazione. Con un unico articolato motivo ha dedotto violazione degli artt. 1, 57 e 108 d.lgs. 36/2023, dell’art. 97 Cost., dell’art. 3 l. 241/1990, del disciplinare di gara, della normativa sui criteri ambientali minimi, sulla prestazione energetica e sulla prevenzione incendi, nonché eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto ed erroneità manifesta. In particolare, ha contestato la valutazione delle offerte tecniche relative al criterio 1, concernente impianti di climatizzazione, rendimento, efficienza energetica, qualità dell’aria e comfort indoor, sostenendo che la propria offerta, comprensiva di ventilazione meccanica controllata, fosse stata sottovalutata e che le offerte delle concorrenti meglio classificate fossero state sopravvalutate, benché alcune non prevedessero un miglioramento dell’aerazione. Ha inoltre contestato il criterio 2, relativo a coibentazione, impermeabilizzazione della copertura e qualità degli infissi, sostenendo che l’offerta della prima classificata riguardasse solo parte delle superfici e non rispettasse la normativa antincendio, in particolare quanto alle fasce tagliafuoco, ai materiali isolanti e alla reinstallazione dei pannelli fotovoltaici. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità delle censure in quanto rivolte contro valutazioni tecnico-discrezionali della commissione e ha contestato l’interesse della quarta classificata, non essendo dimostrato che l’eventuale ricalcolo dei punteggi avrebbe necessariamente determinato il suo collocamento al primo posto. L’aggiudicataria ha difeso la propria offerta, sostenendo di avere proposto un sistema tecnologico integrato e prestazioni superiori ai requisiti minimi.

La decisione

Il ricorso è stato definito con sentenza in forma semplificata ed è stato parzialmente rigettato e parzialmente dichiarato inammissibile. Sono state rigettate le censure rivolte contro l’aggiudicataria. Quanto al criterio 1, il Collegio ha ritenuto legittima la valorizzazione dell’offerta della prima classificata, poiché il sistema proposto, comprendente filtri antibatterici elettrostatici, sensori integrati nel sistema di gestione dell’edificio e ventilazione meccanica innovativa, risultava coerente con gli obiettivi di efficienza energetica e miglioramento della qualità dell’aria. Quanto al criterio 2, il Collegio ha ritenuto che la proposta, pur utilizzando materiali migliorativi su specifiche superfici e mantenendo negli altri ambiti l’isolamento progettuale, fosse complessivamente conforme alla disciplina di gara e tecnicamente superiore sotto il profilo delle prestazioni energetiche e della sicurezza passiva. Sono state inoltre respinte le contestazioni sulla normativa antincendio, ritenendo che il rispetto degli obblighi inderogabili di legge e delle prescrizioni esecutive integrasse l’offerta e non determinasse, per la mancata dettagliata rappresentazione nella relazione tecnica migliorativa, un vizio di ammissibilità. Il Collegio ha ribadito che la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi nell’offerta economicamente più vantaggiosa appartengono alla discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili solo in presenza di abnormità, manifesta illogicità, errore macroscopico, travisamento o contraddittorietà evidenti; le censure che sollecitano una rivalutazione sostitutiva del merito sono inammissibili. Le contestazioni rivolte contro la seconda e la terza classificata sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse: la quarta classificata può conseguire l’aggiudicazione solo dimostrando l’illegittimità della posizione di tutte le imprese che la precedono, salvo censure dirette ad invalidare l’intera procedura e a ottenere la riedizione della gara. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1, 57 e 108 d.lgs. 36/2023

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure contro la valutazione delle offerte e l’aggiudicazione; il giudice ha ritenuto infondate le doglianze riferite alla prima classificata.

  • art. 97 Cost.

    Invocato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; non è stata ravvisata una violazione nella valutazione della commissione.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione; le contestazioni della ricorrente non hanno evidenziato un vizio invalidante dell’aggiudicazione.

  • art. 18.1 del disciplinare di gara

    Costituiva la disciplina della valutazione delle offerte tecniche; il giudice ha ritenuto che l’offerta dell’aggiudicataria fosse coerente con i criteri 1 e 2.

  • punto 2.4.5 D.M. 23 giugno 2022

    Richiamato dalla ricorrente in materia di requisiti ambientali e prestazioni dell’intervento; non è stata accertata una violazione incidente sulla legittimità dell’aggiudicazione.

  • D.P.R. 74/2013

    Richiamato nell’ambito delle contestazioni tecniche sugli impianti e sull’efficienza energetica; le censure sono state respinte.

  • D.M. 30 marzo 2022

    Richiamato con riguardo alle prescrizioni antincendio e alle fasce di compartimentazione; il giudice ha ritenuto che gli obblighi normativi di corretta esecuzione integrassero l’offerta e che non fosse dimostrata una violazione invalidante.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 121 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non è stata accolta in ragione del rigetto o dell’inammissibilità delle censure.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato in via subordinata per la declaratoria di inefficacia del contratto; non ha trovato applicazione favorevole alla ricorrente.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato per il subentro nel contratto e per la tutela conseguente all’illegittima mancata aggiudicazione; non è stato riconosciuto il presupposto dell’illegittimità dell’aggiudicazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche e l’attribuzione dei punteggi rientrano nella discrezionalità tecnica della commissione e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di abnormità, manifesta illogicità, errore macroscopico, travisamento o contraddittorietà evidenti; non è consentito un sindacato sostitutivo sul merito delle valutazioni opinabili.
  • La valutazione di una miglioria tecnica deve essere effettuata alla luce del criterio di gara nel suo complesso e può legittimamente premiare un sistema tecnologico integrato, anche quando il miglioramento derivi dalla combinazione di più componenti e non dalla presenza del singolo elemento tecnico prospettato da un concorrente.
  • La mancata analitica rappresentazione, nella relazione tecnica migliorativa, di prescrizioni esecutive inderogabili della normativa antincendio non determina necessariamente l’inammissibilità dell’offerta quando tali prescrizioni integrino ex lege il contenuto dell’obbligazione dell’esecutore e non emerga una proposta espressamente difforme dalla disciplina applicabile.
  • Il concorrente quarto classificato ha interesse a contestare l’aggiudicazione in funzione del conseguimento dell’appalto solo se dimostra l’illegittimità del posizionamento di tutte le imprese che lo precedono; sono invece ammissibili anche senza tale dimostrazione le censure dirette a invalidare l’intera procedura e a ottenere la riedizione della gara.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblica

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