Direttiva 2013/22
Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua determinate direttive in materia di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva adegua una serie di direttive dell’Unione in materia di trasporti per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia. Gli interventi sono prevalentemente tecnici: inserimento della Croazia negli elenchi degli Stati membri, aggiunta di denominazioni in lingua croata e aggiornamento di allegati relativi a documenti, certificati e aree di navigazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro la data di adesione della Croazia e applicarle da tale data.
Direttiva di adeguamento tecnico di alcune direttive UE in materia di trasporti all’adesione della Repubblica di Croazia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare gli adattamenti contenuti nella direttiva a decorrere dalla data di adesione della Croazia. Incide su disposizioni di diritto UE relative ai trasporti su strada e alla navigazione interna, con effetti su documenti di immatricolazione, tassazione stradale, qualificazione dei conducenti, patente di guida, certificati professionali e requisiti tecnici/nonché delimitazione delle vie navigabili interne per la Croazia. Il testo contiene esclusioni implicite: non introduce nuovi regimi sostanziali generali, ma solo adattamenti connessi all’ingresso della Croazia.
Direttiva 2013/22/UE del Consiglio: adeguamenti in materia di trasporti per l’adesione della Croazia
La direttiva ha finalità esclusivamente adattative: recepisce, nell’acquis settoriale dei trasporti, gli aggiustamenti resi necessari dall’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea. Il testo si fonda sull’articolo 50 dell’atto di adesione della Croazia e interviene su più direttive preesistenti, senza introdurre un nuovo regime materiale autonomo.
Finalità e base giuridica
Il considerando richiama che, quando gli atti dell’Unione adottati prima dell’adesione necessitano di adattamenti non già previsti dall’atto di adesione o dai relativi allegati, il Consiglio può adottare gli atti necessari su proposta della Commissione. La direttiva dà attuazione a tale meccanismo e realizza gli adattamenti convenuti in sede di adesione, integrandoli e aggiornandoli ove necessario.
Ambito di applicazione
La direttiva incide su sette direttive in materia di trasporti:
- direttiva 91/672/CEE, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi nella navigazione interna;
- direttiva 92/106/CEE, sui trasporti combinati di merci;
- direttiva 1999/37/CE, sui documenti di immatricolazione dei veicoli;
- direttiva 1999/62/CE, sulla tassazione di autoveicoli pesanti per l’uso di infrastrutture;
- direttiva 2003/59/CE, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti;
- direttiva 2006/87/CE, sui requisiti tecnici delle navi della navigazione interna;
- direttiva 2006/126/CE, sulla patente di guida.
L’effetto pratico principale è l’inserimento della Croazia negli elenchi e nelle tabelle degli allegati rilevanti, con adattamenti lessicali e tecnici per i documenti e le autorità competenti.
Obblighi degli Stati membri: recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro una scadenza strettamente collegata all’adesione croata:
- adottare e pubblicare entro la data di adesione della Croazia le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali misure;
- applicare le misure dalla data di adesione della Croazia;
- inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità soltanto quanto alle forme del riferimento formale nella pubblicazione nazionale; per il resto, l’obbligo è di risultato, ossia assicurare la piena conformità degli ordinamenti nazionali agli adattamenti richiesti.
Modifiche in materia di trasporti su strada
La parte A dell’allegato introduce modifiche puntuali:
- nella direttiva 92/106/CEE e nella direttiva 1999/62/CE viene inserita la Croazia negli elenchi nazionali con riferimento alla «godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila»;
- la direttiva 1999/37/CE è modificata nei suoi allegati I e II, con inserimento di «HR» e di «Croazia» nei punti indicati;
- la direttiva 2003/59/CE è aggiornata nell’allegato II, punto 2, includendo «HR : Croazia» nelle indicazioni della facciata 1 e la dicitura croata «kvalifikacijska kartica vozača»; inoltre viene sostituito il secondo capoverso relativo alle lingue ammesse, prevedendo che, se uno Stato membro desidera redigere le rubriche in una lingua nazionale diversa da quelle elencate, debba redigere una versione bilingue utilizzando una delle lingue indicate;
- la direttiva 2006/126/CE è modificata analogamente, con inserimento di «HR : Croazia» e della dicitura «Vozačka dozvola», nonché con la stessa regola sulla versione bilingue per le lingue nazionali diverse da quelle elencate.
Modifiche in materia di trasporto per vie navigabili interne
La parte B dell’allegato riguarda la navigazione interna:
- la direttiva 91/672/CEE è modificata per aggiungere la Repubblica di Croazia all’elenco dei certificati riconosciuti, con riferimento ai certificati di qualifica professionale per «Zapovjednik - vrsta A/Schiffsführer – Klasse A» e «Zapovjednik - vrsta B/Schiffsführer – Klasse B»;
- la direttiva 2006/87/CE è modificata per includere, nell’allegato I, le vie navigabili croate nelle zone 3 e 4, specificando i tratti di Danubio, Drava, Sava, Kupa e Una; nell’allegato II, appendice VI, parte IV, viene inserito «25 per la Croazia»; nell’allegato IX il codice «25= Croazia» viene aggiunto a più elenchi; infine la parte V viene aggiornata con l’inserimento della Croazia nelle tabelle sulle autorità competenti e sulle imprese autorizzate, con la precisazione che l’assenza di un’indicazione significa che l’autorità o l’impresa non è stata specificata o non è stata rilasciata alcuna autorizzazione.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, subordinatamente a tale evento. Non è quindi prevista una vacatio autonoma separata dal processo di adesione.
Implicazioni pratiche per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come atto di coordinamento dell’acquis:
- richiede verifica dell’aggiornamento normativo nazionale alla data di adesione croata;
- incide su documentazione, certificazioni e classificazioni tecniche nel settore dei trasporti;
- comporta l’allineamento di elenchi, codici e denominazioni nei sistemi documentali e amministrativi;
- conferma che gli Stati membri dispongono di autonomia solo nelle modalità di recepimento formale, non nel contenuto essenziale degli adattamenti imposti.
Disposizioni principali
Adattamento di direttive esistenti
L’articolo 1 dispone che le direttive 91/672/CEE, 92/106/CEE, 1999/37/CE, 1999/62/CE, 2003/59/CE, 2006/87/CE e 2006/126/CE siano modificate conformemente all’allegato della direttiva.
Recepimento e applicazione da parte degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro la data di adesione della Croazia le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicarle immediatamente alla Commissione e applicarle dalla medesima data. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni interne
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore condizionata all’adesione croata
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore, con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia, alla data di entrata in vigore di quest’ultimo.
Destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Trasporti su strada: documenti e tasse
Nella parte A dell’allegato si inserisce la Croazia negli elenchi delle direttive 92/106/CEE e 1999/62/CE per la voce relativa alla «godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila»; inoltre la Croazia è aggiunta negli allegati delle direttive 1999/37/CE, 2003/59/CE e 2006/126/CE per documenti di immatricolazione, carta di qualificazione del conducente e patente di guida, con versioni bilingui e lingua croata.
Trasporto per vie navigabili interne: riconoscimento e zone
Nella parte B dell’allegato la Croazia è inserita nell’allegato I della direttiva 91/672/CEE con i certificati professionali croati di conduttore di navi tipo A e B. La direttiva 2006/87/CE è modificata per includere le vie navigabili croate nelle zone 3 e 4, attribuire il codice 25 alla Croazia in diversi elenchi e aggiornare gli elenchi delle autorità competenti e delle imprese autorizzate.
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