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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16483/2022 del 28/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione volta a censurare: 1) la motivazione sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di rifiuto di atti d'ufficio, sostenendo la buona fede dell'imputato per valutazioni sulla presunta inutilità delle impronte rilevate e il conseguente ritardo nella redazione del verbale; 2) la prescrizione del reato, deducendo che il fatto si sarebbe consumato prima della data indicata in contestazione e dunque sarebbe ormai prescritto; 3) la possibile applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen., contestando l'impossibilità di richiederla prima dell'assoluzione per il reato di falso avendo gli il reati natura di continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per motivi non consentiti in questa sede. Ha ritenuto congrua e lineare la motivazione della Corte d'appello che aveva affermato la sussistenza del reato di rifiuto di atti d'ufficio (con pena rideterminata in quattro mesi di reclusione) e l'assenza di giustificazione o buona fede dell'imputato rispetto al ritardo nella redazione del verbale. Ha altresì respinto la doglianza sulla prescrizione ritenendo corretta la qualificazione del tempus commissi delicti nella data della consegna del verbale (13/03/2014) e ha escluso l'operatività della causa di non punibilità prospettata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 328 cod. pen.

    "Rifiuto di atti d'ufficio"

    La Corte ricorda che il delitto richiede la consapevolezza dell'omissione 'contra ius' e che è sufficiente il dolo generico: l'avverbio 'indebitamente' sottolinea la consapevolezza di violare i doveri imposti, non un dolo specifico.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La norma relativa alla causa di esclusione della punibilità è stata evocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto infondata la prospettazione: la causa non opera per fatti che mostrino particolare gravità e non poteva essere invocata nelle condizioni dedotte.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte segnala che l'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di far valere o rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione non dedotta né rilevata in sede di appello.

Massime di principio

  • Per il reato di rifiuto di atti d'ufficio è sufficiente il dolo generico: è rilevante la consapevolezza dell'omissione ingiustificata ('agire contra ius'), non una specifica volontà di nuocere.
  • La valutazione sulla presunta inutilità di atti investigativi (es. impronte) non costituisce di per sé giustificazione alla mancata o ritardata redazione degli atti: la tempestiva messa a disposizione del materiale agli organi inquirenti è un obbligo del pubblico ufficiale.
  • Un ritardo protratto e non giustificato nella redazione/trasmissione di atti può integrare un 'rifiuto implicito' e consumare il reato in forma omissiva anche senza un atto formale di diniego; il tempus commissi può coincidere con la data della effettiva consegna dell'atto dovuto.
  • La prescrizione va eccepita nei termini e nelle sedi opportune: l'inammissibilità del ricorso in Cassazione preclude il rilievo d'ufficio di estinzione per prescrizione non sollevata in appello.
  • In situazioni analoghe, il pubblico ufficiale dovrebbe redigere e trasmettere tempestivamente gli atti investigativi o documentare in modo chiaro e legittimo l'impossibilità di farlo, poiché valutazioni discrezionali sulla utilità dell'attività svolta raramente costituiscono una valida giustificazione penale.

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