Sentenza n. 1296/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento a) della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo, del 30.04.2022, a firma del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, con la quale è stato disposto il collocamento in congedo del sig. -OMISSIS--OMISSIS-, per non ammissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 949 del D.lgs. n. 66/2010, in servizio permanente, con decorrenza giuridica a far data dal 15.12.2021; b) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, lesivi della posizione giuridica del ricorrente, e segnatamente della proposta di proscioglimento dalla ferma per non ammissione in servizio permanente, protocollo n. -OMISSIS-, a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS-, datata 20.12.2020 e del parere favorevole al proscioglimento espresso dal Comandante del Comando Provinciale di -OMISSIS-- Legione Carabinieri “Toscana”; c) del parere, solo citato, formulato dalla Commissione di Valutazione e Avanzamento con verbale n. -OMISSIS-, datato 4 aprile 2022, di cui risulta essere sconosciuto il contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente, unitamente agli atti presupposti e ai pareri negativi del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la carenza dei presupposti per la non ammissione al servizio permanente, nonché difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, arbitrarietà, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dei canoni di logicità, ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, ha contestato la valutazione negativa compiuta dall'Amministrazione al termine della ferma volontaria quadriennale. L'Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata, ritenendolo manifestamente infondato ai sensi dell'art. 74 c.p.a. Il giudice ha affermato che, in materia di ammissione al servizio permanente effettivo, l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, poiché la decisione richiede una valutazione complessiva degli attributi morali e culturali del militare, nonché della sua condotta, attitudine e rendimento. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato alla verifica esterna di profili di macroscopica illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Nel caso concreto, l'istruttoria è stata ritenuta completa e accurata: sono stati considerati il provvedimento disciplinare di tre giorni di consegna di rigore, l'ammonimento formale volto a migliorare il rendimento, i documenti caratteristici relativi all'intero quadriennio 2018-2021, dai quali emergeva un rendimento mai superiore alla media e nell'ultimo anno inferiore alla media, nonché i pareri negativi acquisiti nel procedimento. La valutazione complessiva è stata ritenuta coerente, non macroscopicamente irragionevole e non sproporzionata. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 949 d.lgs. 66/2010
Costituisce la base normativa del collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente.
art. 948 d.lgs. 66/2010
È richiamato dal motivo di ricorso in relazione alla contestata carenza dei presupposti per la non ammissione al servizio permanente.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta […] infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme
Consente la definizione con sentenza in forma semplificata dei ricorsi manifestamente infondati.
Massime di principio
- La decisione sull'ammissione di un militare al servizio permanente effettivo costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa, poiché richiede una valutazione complessiva degli attributi morali e culturali, della condotta, dell'attitudine e del rendimento dell'interessato.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni relative all'ammissione al servizio permanente è limitato alla verifica esterna di macroscopica illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà, senza poter sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
- Un'istruttoria basata su una pluralità coerente di elementi, quali precedenti disciplinari, ammonimenti formali, documentazione caratteristica dell'intero periodo di ferma e pareri negativi, è idonea a sorreggere il giudizio di non ammissione al servizio permanente, purché non emerga una manifesta irragionevolezza o sproporzione.
- La sentenza in forma semplificata è utilizzabile quando il ricorso risulti manifestamente infondato e la questione possa essere definita mediante un sintetico riferimento agli elementi di fatto e di diritto decisivi.
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