Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 264/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 413/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2957/2023 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 3.000,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202501250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito di euro 3.000,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 413/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato prescritto il diritto limitatamente all'anno scolastico 2017-2018 e aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente e alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, l'importo nominale di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018-2019 al 2023-2024, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 19 marzo 2025, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza che risultasse l'adempimento dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta Elettronica del Docente. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega anche all'Ufficio scolastico regionale competente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione dell'importo è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente, nel caso deciso, di proporre il giudizio di ottemperanza contro l'Amministrazione statale inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, aveva riconosciuto il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta, dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando risulti l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all'amministrazione obbligata, e l'inadempimento dell'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale entro un termine assegnato, individuando le attività amministrative necessarie per la concreta attribuzione del beneficio riconosciuto.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario, attribuendogli il potere di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione entro un termine decorrente dalla richiesta della parte.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente alla struttura dell'amministrazione obbligata, non deve essere liquidato un compenso specifico per l'attività commissariale.
  • In presenza di un'obbligazione pecuniaria a carico di un'amministrazione statale, l'eventuale incapienza dei fondi ordinari non impedisce l'esecuzione del giudicato, potendo il commissario ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.