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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/840

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/840 della Commissione, del 17 maggio 2017, concernente la non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione dispone la non approvazione dell'orthosulfamuron come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La decisione deriva dall'esito sfavorevole della valutazione scientifica, che non ha consentito di completare la valutazione del rischio per consumatori, organismi terricoli e acquatici, né di escludere criticità per le acque sotterranee. Poiché tutte le autorizzazioni provvisorie esistenti erano già scadute, non è stato previsto un ulteriore periodo per la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza. Rimane comunque salva la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione.

Non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari nell'Unione europea.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva orthosulfamuron nell'ambito della normativa UE sui prodotti fitosanitari, con effetti per gli Stati membri, i richiedenti/ titolari di autorizzazioni e gli operatori del settore. Riguarda la procedura di approvazione della sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, in continuità con il regime transitorio della direttiva 91/414/CEE per sostanze oggetto di decisioni precedenti al 14 giugno 2011. Non introduce esclusioni settoriali ulteriori, ma precisa che non pregiudica una nuova domanda di approvazione presentata ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dalla data di entrata in vigore.

Non approvazione della sostanza attiva orthosulfamuron

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/840 della Commissione conclude negativamente la procedura di approvazione dell'orthosulfamuron come sostanza attiva per prodotti fitosanitari. La decisione si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regime transitorio della direttiva 91/414/CEE, richiamato nei considerando per chiarire la base giuridica e lo stato della procedura.

Contesto procedurale e base normativa

La sostanza orthosulfamuron era già stata oggetto di una domanda di iscrizione presentata in Italia da Isagro SpA il 4 luglio 2005. La decisione 2006/806/CE aveva riconosciuto in linea di massima la completezza del fascicolo, ritenendolo conforme ai requisiti documentali essenziali. Successivamente il dossier è stato esaminato secondo la procedura prevista dalla normativa di allora, con un rapporto di valutazione, integrazioni richieste al richiedente e conclusioni finali dell'EFSA rese il 3 settembre 2013.

Esito della valutazione del rischio

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha rilevato che le informazioni disponibili non consentivano di ultimare la valutazione del rischio per i consumatori, in particolare per la mancanza di dati sufficienti sulla natura dei residui nelle colture primarie e successive e sulla tossicologia di alcuni metaboliti vegetali. La valutazione del rischio non ha potuto essere completata neppure per gli organismi terricoli e acquatici, mentre sono emersi motivi di preoccupazione anche per alcuni metaboliti in relazione all'esposizione delle acque sotterranee. Nonostante le osservazioni del richiedente, la Commissione ha ritenuto che tali criticità non fossero state superate.

Conseguenze giuridiche della non approvazione

Sulla base di tali elementi, la Commissione conclude che i prodotti fitosanitari contenenti orthosulfamuron, nelle condizioni d'impiego proposte, non risultano conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. Da ciò deriva la scelta di non approvare la sostanza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Autorizzazioni provvisorie e assenza di revoca transitoria

I considerando precisano che, in passato, gli Stati membri avevano potuto rilasciare autorizzazioni provvisorie per prodotti contenenti orthosulfamuron e che la decisione di esecuzione 2013/205/UE aveva prorogato tali autorizzazioni fino al 30 aprile 2015. Poiché alla data del regolamento tutte le autorizzazioni risultavano già scadute, non è stato necessario fissare un ulteriore termine per la loro revoca.

Possibilità di una nuova domanda e applicazione temporale

Il regolamento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione relativa all'orthosulfamuron ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Non approvazione della sostanza attiva

L'articolo 1 stabilisce che la sostanza attiva orthosulfamuron non è approvata. La misura è adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base dell'impossibilità di concludere positivamente la valutazione dei requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

Esito della valutazione scientifica e motivi del rigetto

I considerando richiamano che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha rilevato l'insufficienza delle informazioni sui residui nelle colture primarie e successive, sulla tossicologia e sull'assunzione di alcuni metaboliti vegetali, nonché l'impossibilità di completare la valutazione del rischio per i consumatori, per gli organismi terricoli e acquatici e per l'esposizione delle acque sotterranee.

Regime transitorio e autorizzazioni provvisorie

La sostanza rientrava nel regime transitorio dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, per effetto della decisione 2006/806/CE. In base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE erano state concesse autorizzazioni provvisorie, poi prorogate dalla decisione di esecuzione 2013/205/UE fino al 30 aprile 2015.

Assenza di un ulteriore periodo per la revoca

Poiché tutte le autorizzazioni esistenti erano già scadute, la Commissione ha ritenuto non necessario prevedere un periodo supplementare per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti orthosulfamuron.

Possibilità di nuova domanda

Il regolamento precisa espressamente che la non approvazione non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa all'orthosulfamuron ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisalute pubblicasicurezza alimentareambienteagricoltura

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