Cassazione Civile, Ordinanza n. 31068/2024 del 04/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2008 e 2009 con i quali l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, i canoni corrisposti in un'operazione di leasing immobiliare, qualificandoli come indebite deduzioni e detrazioni di costi. Secondo l'Amministrazione, la sopravvalutazione dell'immobile concesso in leasing mascherava in realtà una operazione di finanziamento infragruppo. La CTP aveva rigettato i ricorsi, la CTR aveva confermato; in cassazione la società ha dedotto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) omessa pronuncia sul motivo relativo alla decadenza dal potere di accertamento per l'avviso 2008, con contestazione del raddoppio dei termini ex art. 43 d.P.R. 600/1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, e dell'inapplicabilità del raddoppio all'IRAP; 3) violazione degli artt. 1415, 2727, 2729 e 2697 c.c. e dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973; 4) violazione dell'art. 1415 c.c., dell'art. 109 TUIR e dell'art. 19 d.P.R. 633/1972; 5) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 41 Cost., per avere la CTR ritenuto sindacabile dall'Amministrazione il merito delle strategie commerciali dell'imprenditore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione apparente: il giudice regionale si era limitato a formule assertive e sintetiche, senza dar conto delle censure effettivamente sollevate dalla società né del percorso logico-argomentativo seguito, così da non consentire un controllo sul decisum. L'accoglimento del vizio motivazionale ha assorbito tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per motivazione apparente è deducibile come vizio processuale in cassazione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la loro mancanza integra nullità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato quale parametro della sufficienza/struttura della motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata; la carenza motivazionale comporta nullità.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Invocato dalla ricorrente per contestare il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
Invocato dalla ricorrente per contestare il raddoppio dei termini di accertamento IVA.
art. 1415 c.c.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla pretesa simulazione/dissimulazione dell'operazione.
art. 2727 c.c.
Richiamato per le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio.
art. 2729 c.c.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici e dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il potere di accertamento analitico-induttivo dell'Amministrazione.
art. 109 TUIR
Richiamato in tema di deducibilità dei costi e imputazione dei componenti negativi.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di detrazione IVA.
art. 41 Cost.
Richiamato per sostenere il limite al sindacato dell'Amministrazione sulle scelte imprenditoriali.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice si limita a formule generiche o assertive senza rendere percepibile l'iter logico seguito e senza confrontarsi con le specifiche censure e le prove dedotte dalle parti.
- Nel processo tributario il giudice di merito deve dare conto, sia pure sinteticamente, dei fatti rilevanti e delle ragioni per cui ritiene attendibile la tesi dell'Ufficio e infondate le difese del contribuente; una mera affermazione di mancata prova non basta se non è spiegato il percorso valutativo compiuto.
- Quando viene accolto il vizio di motivazione apparente, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso che presuppongono la validità della decisione cassata.
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