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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01635/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria. Dal testo emerge che il ricorso non deduceva vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena, ma contestava la quantificazione della pena. La Corte rileva che tale doglianza non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. contro la sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; poiché il ricorso censurava la quantificazione della pena, motivo non compreso tra quelli ammessi, il gravame è stato respinto in rito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza di patteggiamento impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la contestazione sulla mera quantificazione della pena non è consentita.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso a censure estranee al catalogo normativo.
  • La doglianza sulla sola quantificazione della pena, se non si traduce in denuncia di illegalità della pena, non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
  • Quando il ricorso propone motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte deve dichiararlo inammissibile con le conseguenze economiche previste.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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