Cassazione Penale, Ordinanza n. 12050/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado all'esito di rito abbreviato e poi in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti. Con il primo motivo ha denunciato erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità, valorizzando il dato ponderale non esiguo della sostanza stupefacente rinvenuta, idonea alla confezione di oltre 550 dosi medie singole. Ha ritenuto parimenti manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte di appello aveva legittimamente escluso le attenuanti generiche per assenza di elementi favorevoli e per la presenza di una successiva condanna in materia di stupefacenti. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie di lieve entità non è configurabile quando il dato ponderale della sostanza rinvenuta non è esiguo e consente la confezione di un numero elevato di dosi medie singole.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale parametro per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non priva di colpa.
d.P.R. 309/1990
È richiamata la normativa in materia di stupefacenti quale base del titolo di reato e del relativo inquadramento sanzionatorio.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva dei dati fattuali, e può essere esclusa in presenza di un quantitativo non trascurabile di sostanza idoneo a ricavare un numero elevato di dosi.
- Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito quando la Corte territoriale abbia fornito una motivazione логicamente e giuridicamente corretta sulla gravità della condotta e sulla qualificazione giuridica del fatto.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è legittima quando il giudice di merito valorizzi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la presenza di precedenti o sopravvenute condanne rilevanti.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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