Cassazione Penale, Ordinanza n. 18928/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 22/10/2024, con un unico motivo diretto a contestare la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p. In particolare, ha denunciato l'illogicità della motivazione assumendo che il giudice di merito avrebbe attribuito erroneamente rilevanza e attendibilità alle fonti di prova, soprattutto alla dichiarazione testimoniale resa da una persona indicata nel testo. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e un diverso giudizio sulla credibilità della prova testimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza impugnata era esente da vizi logici e aveva esplicitato in modo adeguato le ragioni del convincimento, ritenendo integrato il reato in tutti i suoi elementi costitutivi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di ricettazione, ritenuto integrato dal giudice di merito in tutti i suoi elementi costitutivi.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per affermare che la Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né rivalutare la tenuta logica della decisione mediante raffronto con modelli argomentativi esterni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre un vizio di motivazione che, sotto l'apparente denuncia di illogicità, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dell'attendibilità dei testimoni.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle prove a quella del giudice di merito, né può verificare la motivazione confrontandola con schemi argomentativi alternativi estranei alla decisione impugnata.
- Quando la sentenza di merito espone in modo puntuale e logicamente coerente le ragioni della responsabilità e della sussistenza del reato, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18897/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18898/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18899/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18900/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18901/2025 del 21/05/2025
- ordinanza_penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 18902/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →