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Ordinanza

Ordinanza n. 1568/2026 - Firenze, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600996

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di restituzione di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione per € 12.285,64, oltre interessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune sull’istanza trasmessa via PEC il 10 marzo 2026, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, l’accertamento del proprio diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, asseritamente sine titulo, nonché la condanna del Comune alla restituzione di € 12.285,64, oltre interessi. Il giudice ha rilevato che la posizione sostanziale dedotta è un diritto soggettivo alla ripetizione di un indebito, non un interesse legittimo correlato al mancato esercizio di un potere autoritativo.

La decisione

Il TAR ha escluso la proponibilità dell’azione avverso il silenzio, rilevando che tale rimedio tutela esclusivamente interessi legittimi e presuppone il mancato esercizio di un potere amministrativo. Poiché la controversia riguarda un diritto soggettivo rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., il giudice ha riqualificato la domanda, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., come azione di mero accertamento del diritto di credito alla restituzione degli oneri concessori. Ha quindi disposto la conversione dal rito speciale sul silenzio, previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., al rito ordinario di cognizione e ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 14 ottobre 2026. Non è stata ancora pronunciata una decisione sul diritto alla restituzione né sulla condanna pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia edilizia, comprese quelle relative al diritto alla ripetizione degli oneri concessori, secondo quanto ritenuto nell’ordinanza.

  • art. 7 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio è riferita ai casi di mancato esercizio del potere amministrativo e tutela posizioni di interesse legittimo.

  • art. 31 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio, ritenuta non appropriata per la tutela diretta del diritto soggettivo alla restituzione delle somme.

  • art. 117 c.p.a.

    Prevede il rito speciale per l’azione avverso il silenzio; tale rito è stato convertito in rito ordinario.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di qualificare diversamente l’azione proposta e ha costituito la base normativa per la riqualificazione della domanda in azione di accertamento e per la conversione del rito.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile soltanto quando l’inerzia dell’amministrazione riguarda il mancato esercizio di un potere autoritativo e la posizione fatta valere è di interesse legittimo; non è invece il rimedio per ottenere il riconoscimento o la soddisfazione di un diritto soggettivo.
  • La controversia relativa alla restituzione di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione versati senza titolo ha natura di controversia su un diritto soggettivo di credito e, in materia edilizia, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.
  • Quando il ricorrente propone un’azione avverso il silenzio per tutelare in realtà un diritto soggettivo, il giudice amministrativo può riqualificare la domanda come azione di mero accertamento ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. e convertire il rito speciale in rito ordinario di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRiparto di giurisdizioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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