Sentenza del 07/05/2018 n. 5450 - Comm. Trib. Prov. Catania
Intimazione di pagamento - Primo atto efficacemente notificato - Mancanza di motivazione - Nullità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'intimazione di pagamento è stata ritenuta nulla per carenza di motivazione, poiché, essendo il primo atto efficacemente notificato al contribuente, non riportava o non esplicitava adeguatamente gli elementi essenziali della pretesa impositiva. Il concessionario non può limitarsi a richiamare una pretesa non previamente conosciuta senza fornire una motivazione sufficiente e comprensibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'intimazione perché costituiva il primo atto effettivamente notificato con cui la pretesa impositiva veniva portata a sua conoscenza. In tale situazione, l'atto avrebbe dovuto indicare in modo chiaro e completo gli elementi essenziali dell'obbligazione richiesta, consentendo al destinatario di comprendere origine, natura, importo e presupposti della pretesa e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. La mancata esplicitazione di tali elementi integra un difetto di motivazione, in contrasto con l'art. 7 della Legge n. 212/2000 e con l'art. 3 della Legge n. 241/1990.
Norme richiamate
Art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono essere motivati e consentire al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Quando l'intimazione è il primo atto notificato, la motivazione deve essere autosufficiente o contenere un rinvio effettivo a documenti conosciuti o allegati.
Art. 3 della Legge n. 241/1990
Ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione. L'omessa indicazione degli elementi essenziali della pretesa comporta carenza di motivazione.
Massime di principio
- Se un'intimazione di pagamento è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, essa deve contenere una motivazione completa e comprensibile, non potendo limitarsi a un generico riferimento a somme dovute.
- L'atto deve permettere al destinatario di individuare almeno la natura del debito, il periodo o titolo della pretesa, gli importi richiesti, l'ente creditore e gli eventuali atti presupposti.
- Il difetto di motivazione può determinare la nullità o l'annullabilità dell'atto quando impedisce concretamente al contribuente di comprendere la pretesa e di predisporre una difesa adeguata.
- La contestazione è più solida quando l'amministrazione non dimostra che gli atti precedenti siano stati validamente notificati o che il contribuente ne abbia comunque avuto conoscenza legale.
- La verifica della validità dell'intimazione deve quindi concentrarsi sia sul contenuto motivazionale dell'atto sia sulla regolarità delle notifiche degli eventuali atti presupposti.
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