Cassazione Penale, Sentenza n. 27513/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello censurando: (i) l'utilizzabilità e la rilevanza dei dati di positioning GPS rinvenuti sui veicoli (contestando anche la compatibilità con giurisprudenza europea e la possibilità di rinvio pregiudiziale alla CGUE); (ii) il travisamento del materiale probatorio circa la presenza e la disponibilità dei veicoli e dei beni in capo a Ndreca (es. presenza occasionale sulla Golf, chiavi non in possesso); (iii) la mancata prova della provenienza illecita di alcuni beni rinvenuti (in particolare due orologi, uno eventualmente "replica"/"falso"); (iv) l'uso di dichiarazioni de relato senza la richiesta difensiva ai sensi dell'art. 195 c.p.p.; (v) vizi di motivazione e violazioni di legge in ordine alla qualificazione dell'associazione per delinquere e alla quantificazione degli aumenti di pena per continuazione (art. 81 e art.133 c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati e ha confermato l'impalcatura probatoria e le condanne in secondo grado. Principali ragioni: (a) i principi di legittimità ammettono l'uso dei dati GPS come mezzo atipico di ricerca della prova e, comunque, la Corte di appello non ha fatto affidamento decisivo su tali dati; (b) il nucleo probatorio decisivo è costituito dagli esiti delle perquisizioni (rinvenimento massiccio di beni di provenienza delittuosa, chiavi di veicoli, ricevuta di locazione, possesso di chiavi, collocazione di beni nei tre appartamenti) che collegano gli imputati all'associazione e alla ricettazione; (c) le censure relative a dichiarazioni de relato sono inammissibili ove la difesa non abbia chiesto l'audizione del teste in primo grado (art.195 c.p.p.), e altre eccezioni sollevate tardivamente sono inammissibili; (d) le doglianze sulla motivazione della pena sono generiche e non provano interesse concreto a censurare il calcolo degli aumenti per continuazione; (e) richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE non sono state accolte perché la questione non era decisiva per la controversia e/o manifestamente infondata nel caso concreto. Conseguenze processuali: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e delle somme di legge (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 195 cod. proc. pen.
Regola l'utilizzo in appello di dichiarazioni rese da testi non più presenti (de relato): sono utilizzabili se la difesa in primo grado non ha chiesto l'audizione del teste; la mancata richiesta rende ammissibile l'uso in appello delle dichiarazioni de relato
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: la sentenza ritiene provata la ricettazione dalla detenzione e dalla mancanza di spiegazioni plausibili sulla provenienza dei beni rinvenuti
art. 606 cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato inammissibili o manifestamente infondati motivi che non rispettano i requisiti di specificità o che sollevano questioni non dedotte in appello
art. 81 cod. pen.
Riguarda la continuazione e gli aumenti di pena: la Corte ha ritenuto che l'aumento applicato fosse congruo e la doglianza generica priva di interesse concreto
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena: la motivazione adottata dai giudici di merito è considerata adeguata e non viziata da illogicità o sproporzione
art. 63 cod. proc. pen.
Regole sull'audizione dei testi e sui limiti di utilizzabilità: censure collegate all'eventuale inutilizzabilità delle dichiarazioni per violazioni di garanzie sono state ritenute tardive e dunque inammissibili
art. 267 TFUE
Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE: la Corte nazionale può sollevare rinvio solo se la questione di diritto dell'Unione è rilevante e indispensabile per decidere; qui la questione non era decisiva e pertanto il rinvio non è stato disposto
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede il pagamento delle spese per ricorso inammissibile o rigettato; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a somme ex art.616
Massime di principio
- I dati GPS installati su veicoli sono considerati mezzi atipici di ricerca della prova e, salvo specifiche problematiche, sono generalmente utilizzabili senza preventiva autorizzazione giudiziaria; tuttavia, se la decisione non dipende da tali dati, la loro inutilizzabilità non invalida automaticamente l'intero impianto probatorio
- La configurazione dell'associazione per delinquere può essere provata anche senza una sofisticata organizzazione: possesso stabile di luoghi, veicoli, chiavi e un consistente insieme di beni di provenienza illecita possono dimostrare la stabile partecipazione al sodalizio
- Le dichiarazioni de relato in sede di appello possono essere utilizzate se la difesa in primo grado non ha richiesto l'audizione del teste; la mancata tempestiva eccezione rende inammissibile la doglianza successiva
- Eccezioni sollevate in cassazione su questioni non dedotte in appello o introdotte tardivamente (memorie fuori termine) sono frequentemente dichiarate inammissibili; è essenziale dedurre i profili di gravame già in appello
- Per contestare la determinazione degli aumenti di pena per continuazione occorre dedurre un interesse concreto e specifico: censure generiche sulla mancanza di dettaglio nella motivazione dei singoli aumenti sono spesso inammissibili
- L'illegittimità di atti preparatori delle perquisizioni non necessariamente inficia il successivo sequestro del corpo del reato o la valutazione complessiva della prova quando sussistono elementi alternativi di riscontro
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