Sentenza del 22/05/2019 n. 13776 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità della confisca dell'autoveicolo, disposta ai sensi degli artt. 295-bis e 301 del Testo Unico delle Leggi Doganali, e chiedeva l'annullamento dell'atto di contestazione della sanzione e di confisca del 30 luglio 2007. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché ritenuto rivolto contro la successiva nota del 10 febbraio 2009, con cui l'Agenzia aveva respinto la diffida alla restituzione del veicolo. In appello il contribuente sosteneva che l'impugnazione riguardasse invece l'originario atto di contestazione. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo era comunque inammissibile sia per la commistione di censure diverse sia per difetto di autosufficienza, e che l'atto originario era stato impugnato tardivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'esito sfavorevole al contribuente. La nota del 10 febbraio 2009, avente natura di rigetto di deduzioni o scritti difensivi, non era autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. L'atto realmente impugnabile era quello originario del 30 luglio 2007, ma il relativo termine di impugnazione era già decorso quando il contribuente presentò gli scritti difensivi nel gennaio e febbraio 2009. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di 1.800 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Non sono impugnabili dinanzi alla commissione tributaria gli atti di rigetto di deduzioni.
Gli atti con cui l'amministrazione respinge scritti difensivi o deduzioni, senza contenere una autonoma pretesa impositiva tra quelle previste dalla legge, non sono autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario. Deve essere impugnato l'atto impositivo o sanzionatorio originario, entro il relativo termine.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16
Gli scritti difensivi contro l'atto di contestazione della sanzione devono essere presentati entro il termine previsto dalla norma; la presentazione tardiva non riapre il termine per impugnare l'atto originario.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
I motivi del ricorso per cassazione devono essere formulati in modo chiaro e distinto. La sovrapposizione di censure riferite a diversi numeri dell'articolo può determinare l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, art. 92
La valutazione sulla compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa in violazione del principio di soccombenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
T.U.L.D., artt. 295-bis e 301
Le disposizioni sono state richiamate come base normativa della sanzione e della confisca dell'autoveicolo con targa estera; la sentenza di legittimità non ha tuttavia riesaminato nel merito la legittimità sostanziale della confisca, fermandosi ai profili di impugnabilità e tempestività.
Massime di principio
- Occorre individuare con precisione l'atto amministrativo che contiene la pretesa sanzionatoria o impositiva e impugnarlo entro il termine previsto; una successiva risposta negativa dell'amministrazione, di regola, non sostituisce né riapre il termine per impugnare l'atto originario.
- Le note di rigetto di diffide, istanze o scritti difensivi non sono necessariamente atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario: la loro impugnabilità dipende dal fatto che contengano o meno una nuova e autonoma pretesa prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
- La presentazione tardiva di scritti difensivi non consente di recuperare il termine già scaduto per contestare l'atto sanzionatorio o di confisca.
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere separati, specifici e autosufficienti; la fusione di censure diverse o il semplice richiamo numerico agli allegati può comportare l'inammissibilità.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle spese, salvo violazioni del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa.
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