Cassazione Penale, Ordinanza n. 03157/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato già condannato in appello per truffa. Con il primo motivo si denunciava violazione dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione sulla responsabilità, ma la censura mirava in realtà a ottenere una nuova lettura delle risultanze processuali, riproponendo questioni già dedotte in appello. Con il secondo motivo si lamentava l'omessa motivazione sul diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello. Con il terzo motivo si deduceva l'eccessività della pena. Inoltre risultava una questione relativa alla mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La parte civile aveva formulato una richiesta di liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità, ritenuta tardiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in cassazione perché diretto a contestare la valutazione del materiale probatorio e già esaminato in appello; il secondo manifestamente infondato perché il giudice d'appello deve motivare espressamente la rinnovazione istruttoria solo se la accoglie, potendo rigettarla anche implicitamente; il terzo motivo generico e infondato, poiché la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica o arbitraria. Quanto al patrocinio a spese dello Stato, la Corte ha escluso la dedotta nullità, richiamando l'assetto normativo vigente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La richiesta della parte civile è stata dichiarata tardiva e non è stata accolta.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
richiamato come parametro dei criteri di valutazione della prova; la censura che mira a rivalutare il merito probatorio è ritenuta non proponibile in cassazione.
art. 132 c.p.
indicato, insieme all'art. 133 c.p., come criterio cui il giudice di merito deve attenersi nella determinazione della pena.
art. 133 c.p.
richiamato per affermare che la graduazione del trattamento sanzionatorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito entro i limiti della non arbitrarietà.
art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato; la Corte afferma che, dopo la modifica normativa, non sussiste più la nullità assoluta per l'omessa decisione sull'istanza nei termini previsti.
art. 2-ter, comma 1, lett. c), D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. in L. n. 125 del 2008
indicato come disposizione che ha modificato l'art. 96 del testo unico spese di giustizia, eliminando la pregressa nullità.
art. 611 c.p.p.
richiamato per affermare la tardività della richiesta della parte civile nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito mediante una mera rivalutazione delle prove o la riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello; una simile critica difetta di specificità ed è solo apparente.
- Il giudice d'appello deve motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando la accoglie; se la rigetta, la motivazione può anche essere implicita, purché dalla decisione emerga che gli elementi già acquisiti sono ritenuti sufficienti.
- La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile in cassazione quando si risolva nella richiesta di una nuova valutazione della congruità della sanzione; la quantificazione del trattamento sanzionatorio resta affidata al giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., salvo manifesta illogicità o arbitrio.
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, la modifica dell'art. 96 del d.P.R. n. 115/2002 ha escluso la precedente nullità assoluta correlata all'omessa decisione sull'istanza nei termini.
- Le richieste della parte civile nel giudizio di cassazione devono rispettare i termini processuali previsti, altrimenti non possono essere accolte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02948/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02949/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2026 del 26/01/2026
- ordinanza_penale · 26 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02954/2026 del 26/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →