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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9612/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Calzona impugnava la conferma della condanna per ricettazione di gioielli d'oro. I motivi principali del ricorso in Cassazione erano: 1) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 648 c.p.) perché, secondo le dichiarazioni dell'ispettore, al momento della perquisizione i gioielli erano nella disponibilità del coimputato Giuffrida e Calzona si trovava nel retrobottega separato da vetro, sicché non sarebbe provata la sua disponibilità o il suo possesso; 2) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 648 c.p.) perché non sarebbero provati i rapporti di società/partecipazione con Giuffrida e non si sarebbe dimostrato che Calzona avesse lavorato l'oro provento di furto; 3) violazione di legge (art. 164 c.p.p.) e vizio di motivazione per la mancata valutazione, in appello, del motivo relativo alla contestazione che i preziosi fossero di ingente valore posto a fondamento del diniego della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il terzo motivo (vizio di motivazione relativo alla mancata valutazione del motivo di appello sulla sospensione condizionale). Questo ha reso il rapporto processuale incardinato in sede di legittimità; valutando lo stato del procedimento e la decorrenza dei termini, la Corte ha constatato che il reato era estinto per prescrizione (termine massimo spirato il 27 gennaio 2023). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; richiede la disponibilità o il possesso di cose provenienti da reato con la consapevolezza della provenienza illecita. Nel caso, la difesa ha contestato che non fosse dimostrata la disponibilità/possesso e la consapevolezza in capo a Calzona, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto provata la consapevolezza per la qualità di socio/collaboratore del negozio.

  • art. 164 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione all'obbligo motivazionale della decisione d'appello: la Cassazione ha rilevato un difetto di motivazione per omessa valutazione del motivo di appello concernente la sospensione condizionale della pena, difetto che ha reso il motivo almeno rilevante in sede di legittimità.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale che consente lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; nel caso il processo in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • Per reati di ricettazione è fondamentale provare non solo la presenza di beni provento di reato, ma anche la disponibilità/possesso e la consapevolezza della loro provenienza illecita; la mera qualità di socio, dipendente o collaboratore non è automaticamente sufficiente senza elementi fattuali che dimostrino la disponibilità o la gestione dei beni.
  • La distinzione tra chi materialmente detiene i beni e chi lavora in un locale separato è rilevante: occorrono elementi probatori che colleghino la persona ai beni (es. tracce di lavorazione, documentazione di cessioni, dichiarazioni, movimenti contabili).
  • In appello il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle doglianze proposte; l'omessa valutazione di un motivo rilevante può rendere il motivo ammissibile in Cassazione per poter incidere sulla decisione finale.
  • La prescrizione può estinguere il reato anche se ci sono profili di merito da valutare: è essenziale monitorare i termini di prescrizione in ogni fase del processo (sentenza di primo grado, impugnazioni, tempi di definizione) perché un giudizio favorevole sul merito può risultare ininfluente se il reato è ormai prescritto.
  • In caso di diniego della sospensione condizionale, chi impugna deve documentare e contestare con precisione le ragioni del diniego (es. qualificazione del valore come "ingente"); la mancata considerazione di tali argomentazioni può costituire vizio di motivazione.
  • In fase istruttoria e difensiva, raccogliere e preservare prove riguardanti la proprietà, la provenienza e l'attività svolta sui beni (fatture, registri, testimoni, perizie sul valore) è determinante per contrastare un'imputazione di ricettazione.

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