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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47138/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato, in gran parte, la condanna per associazione finalizzata al traffico di hashish. Il ricorrente deduceva: nullità della trascrizione delle intercettazioni per presunta esclusione del consulente tecnico di parte dalle operazioni peritali; nullità o rinnovazione del dibattimento a causa della produzione, dopo la discussione, di una memoria scritta del pubblico ministero; inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato Ait nell'incidente probatorio; inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie del coimputato Ait (anche per motivi connessi al suo comportamento processuale); mancata prova dell'identificazione del Tassi con lo "zio Amara" emerso nelle intercettazioni; e carenza di motivazione circa l'esistenza e la natura del vincolo associativo che avrebbe coinvolto il Tassi.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta esclusione del consulente tecnico di parte (art. 230 c.p.p. non impone attività collegiale al consulente, ma la sola presenza e possibile formulazione di osservazioni); privo di pregio il rilievo sulla memoria scritta del PM (la replica difensiva non è dovuta se la memoria non introduce novità); generici i motivi relativi all'incidente probatorio e all'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato (mancanza di specificità); inammissibile il motivo che in realtà chiedeva la rivalutazione dei fatti e delle prove, essendo precluso alla Cassazione il "travisamento del fatto"; infine inammissibile per essere nuovo il motivo che sollevava questioni non prospettate in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.). Condanna del ricorrente alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/90 (disciplina stupefacenti)

    Norma sostanziale contestata come titolo del reato (traffico e detenzione di stupefacenti); la Corte d'appello ha confermato la condanna per associazione finalizzata al traffico in base agli elementi probatori.

  • art. 230 cod. proc. pen.

    Stabilisce il ruolo del consulente tecnico di parte nelle operazioni peritali: la Corte ha interpretato la norma nel senso che il consulente deve poter presenziare e formulare osservazioni, ma non ha diritto a svolgere necessariamente le attività tecniche in forma collegiale con il perito d'ufficio.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto la censura basata sull'art. 230 manifestamente infondata.

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Consente il deposito di memorie scritte; la Corte ha ricordato che la produzione di una memoria del PM dopo la discussione non legittima automaticamente la replica difensiva salvo novità non altrimenti contestate.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principi sulla valutazione della prova e della motivazione: usato dalla Corte per valutare la genericità delle censure sull'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e la completezza della motivazione.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai termini e ai riti del dibattimento e alle memorie; la Corte ha ritenuto irrilevante la produzione del PM se priva di novità.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma che riguarda la motivazione della sentenza di appello; utilizzata per valutare la completezza e la logica della motivazione impugnata.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma concernente l'incidente probatorio e l'acquisizione di mezzi di prova; la Corte ha ritenuto generiche le censure sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in incidente probatorio.

  • art. 392 cod. proc. pen.

    Norma sulle deposizioni e sulla loro utilizzazione processuale; la Corte ha ritenuto che non siano stati specificati i profili che rendono inutilizzabili le dichiarazioni del coimputato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Regola il vizio di "travisamento della prova" deducibile in cassazione. La Corte ha precisato che è consentito dedurre il travisamento della prova se la prova su cui si fonda la decisione è inesistente o oggettivamente diversa da quella reale, ma non è consentito richiedere la rinnovata valutazione dei fatti ("travisamento del fatto").

  • art. 606, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione per questioni non prospettate in appello: la Corte ha applicato questa causa speciale di inammissibilità al motivo che sollevava nuovi profili per la prima volta in cassazione.

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Richiamata per chiarire i limiti della cognizione della Corte di legittimità in tema di valutazione della prova e per evidenziare la differenza tra "travisamento della prova" e "travisamento del fatto".

Massime di principio

  • In Cassazione occorre specificità: i motivi devono indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto contestati e come tali vizi abbiano influito sulla decisione; censure generiche vengono respinte.
  • Non è possibile usare il ricorso per cassazione per richiedere una rivalutazione globale dei fatti o delle prove (divieto di "travisamento del fatto"); è ammesso solo il "travisamento della prova" quando la prova valutata dal giudice di merito è inesistente o evidentemente diversa dalla realtà.
  • L'art. 230 c.p.p. garantisce al consulente tecnico di parte la presenza e la possibilità di formulare osservazioni nelle operazioni peritali, ma non impone che egli svolga le attività tecniche in forma collegiale con il perito d'ufficio.
  • La produzione, dopo la discussione, di una memoria scritta da parte del pubblico ministero non obbliga automaticamente il giudice a riaprire il dibattimento o a consentire replica della difesa, salvo che la memoria contenga elementi di novità sostanziale che abbiano precluso alla difesa ogni possibilità di contraddittorio.
  • Le questioni non sollevate in sede di appello non possono essere per la prima volta dedotte in cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.); occorre cura nella formulazione dei motivi di appello per non perdere profili rilevanti.
  • Per mettere in discussione l'utilizzabilità di dichiarazioni di coimputati occorre dimostrare specificamente in che misura quelle dichiarazioni hanno inciso sul convincimento del giudice e quali vizi procedurali ne hanno compromesso l'attendibilità.
  • Quando si contesta l'identificazione di una persona indicata nelle intercettazioni occorre provare che la motivazione del giudice è illogica o che esiste un risultato di prova obiettivamente diverso da quello assunto: semplici dubbi o letture alternative dei singoli elementi non sono sufficienti in sede di legittimità.

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