Sentenza del 12/06/2019 n. 3489 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - IMU ICI - Risultanze dei registri catastali - Presunzione di veridicità - Presupposto impositivo - Sussiste -Prova contraria - a carico del contribuente - Sussiste.-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 per due immobili catastalmente intestati alla XXX fino alla variazione catastale dell'8 luglio 2013. Il Comune sosteneva che le risultanze catastali costituissero una presunzione sufficiente della proprietà e del presupposto impositivo. La contribuente, invece, deduceva di non avere mai posseduto gli immobili, poiché il terreno era stato venduto nel 1961 e gli edifici risultavano demoliti o comunque non più nella sua disponibilità da oltre cinquant'anni. La Corte di Cassazione aveva stabilito che le risultanze catastali fanno sorgere una presunzione de facto, ma consentono al contribuente di fornire prova contraria.
La decisione
In sede di riassunzione, la Commissione ha ritenuto provato il mancato possesso degli immobili da parte della XXX a decorrere almeno dal 27 dicembre 1961, sulla base della nota di trascrizione della vendita del terreno, della documentazione edilizia e della dichiarazione di variazione catastale, nella quale era indicata una variazione risalente al 15 gennaio 1961. Ha quindi stabilito che, per gli anni 2007, 2008 e 2009, la contribuente non era soggetto obbligato al pagamento dell'ICI. Il ricorso in riassunzione è stato accolto, con compensazione delle spese di giudizio, anche in considerazione del ritardo nella regolarizzazione catastale che aveva contribuito all'errore dell'accertamento.
Norme richiamate
Principio di diritto della Corte di Cassazione, sentenza n. 17758/2018
In tema ICI, la proprietà, il presupposto impositivo possono essere provati dall'Ente impositore anche tramite le annotazioni risultanti dai registri catastali, che, pur non costituendo prova dei predetti diritti, in quanto preordinati a fini squisitamente fiscali, fanno sorgere una presunzione "de facto" di veridicità delle loro risultanze, ponendo a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria
Le risultanze catastali non dimostrano in modo definitivo la proprietà o il possesso, ma costituiscono una presunzione di fatto favorevole all'ente impositore. Il contribuente può superarla fornendo documenti e circostanze concreti che dimostrino l'assenza del diritto o del possesso nel periodo d'imposta.
Disciplina ICI sul presupposto impositivo
L'ICI è dovuta dal soggetto che possiede o è titolare del diritto reale sull'immobile nel periodo considerato. L'iscrizione catastale è un elemento indiziario, ma non può prevalere sulla prova documentale dell'effettiva perdita della proprietà o del possesso.
Massime di principio
- Le risultanze catastali possono giustificare un accertamento ICI o IMU e fanno presumere la titolarità del bene, ma non costituiscono una prova assoluta e insuperabile.
- Il contribuente che contesta l'imposta deve fornire una prova contraria concreta e documentata, come atti di vendita, trascrizioni, demolizioni, variazioni di proprietà, licenze edilizie o altri atti idonei a dimostrare l'assenza del possesso.
- La situazione sostanziale effettiva prevale sulla mera intestazione catastale quando è dimostrato che, nel periodo d'imposta, il contribuente non era proprietario, titolare di un diritto reale o possessore dell'immobile.
- Il ritardo nella presentazione della variazione catastale non crea automaticamente il presupposto impositivo per gli anni successivi, se il contribuente dimostra che la perdita della proprietà o del possesso si era verificata in precedenza.
- In caso di contrasto tra catasto e documentazione storica, l'ente impositore può basarsi inizialmente sul catasto, ma deve essere considerata e valutata la prova contraria prodotta dal contribuente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando l'errore dell'accertamento è stato favorito dalla tardiva regolarizzazione o dall'inesatta situazione catastale.
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