Cassazione Civile, Ordinanza n. 26315/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui il Comune aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del divieto di transito, in una determinata fascia oraria, nel tratto di navigazione tra Canale Fondamenta Nuove e Bacino San Marco, accertata tramite il sistema elettronico Argos. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e il tribunale, in appello, aveva confermato l'annullamento rilevando che l'amministrazione non aveva prodotto documentazione sull'omologazione e sulle verifiche periodiche di funzionalità e taratura del sistema. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'ordinanza dirigenziale, dell'art. 45, comma 6, c.d.s., dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 13 l. n. 689/1981, sostenendo che taratura, verifica periodica e omologazione riguarderebbero solo gli strumenti di misurazione della velocità e non i sistemi di videosorveglianza, e che il giudice di merito avrebbe applicato analogicamente la disciplina del codice della strada. Con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 17, comma 1, dell'ordinanza e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il verbale, assistito da fede privilegiata, provava il transito vietato e che spettava al trasgressore dimostrare l'eventuale esimente rispetto al divieto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la doglianza ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e ha ritenuto infondati gli altri profili: ha escluso che la disciplina della taratura periodica dettata per il controllo della velocità potesse estendersi in via automatica ai diversi strumenti di videosorveglianza, ma ha affermato che, nel caso specifico, il regolamento locale imponeva comunque l'uso di dispositivi di monitoraggio dichiarati di tipo omologato; poiché il Comune non aveva provato l'omologazione del sistema Argos, mancava un fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. Di conseguenza non era sorto l'onere della prova a carico del sanzionato di dimostrare fatti impeditivi o esimenti. Le spese sono state compensate per la novità della questione e la Corte ha inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La censura sul vizio di motivazione ex n. 5 è inammissibile in presenza di doppia conforme; i profili di violazione di legge sono scrutinabili nei limiti del caso concreto.
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992
La disciplina richiamata dalla ricorrente riguarda le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, non si estende automaticamente ad altri strumenti di rilevazione senza una specifica base normativa.
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
L'estensione analogica della disciplina del codice della strada a strumenti diversi dai misuratori di velocità non è consentita in mancanza dei presupposti dell'analogia.
art. 13, l. n. 689/1981
Il verbale di accertamento è richiamato nel quadro del procedimento sanzionatorio, ma non esonera l'amministrazione dalla prova dei presupposti costitutivi della sanzione quando essa dipenda dall'uso di strumenti tecnici soggetti a requisiti di legittimità.
art. 17, comma 1, ordinanza dirigenziale n. 274/2015
La violazione del divieto di navigazione nella fascia oraria vietata costituisce il presupposto sostanziale dell'illecito amministrativo contestato.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova resta a carico della P.A. per i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria; se manca la prova dell'omologazione dello strumento di accertamento, non sorge per il destinatario l'onere di provare fatti impeditivi o esimenti.
art. 67, regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta
"I dispositivi di monitoraggio impiegati devono essere dichiarati di 'tipo omologato'"
Il regolamento locale impone espressamente l'omologazione dei dispositivi di monitoraggio, elevandola a requisito di legittimità dell'accertamento.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando la contestazione amministrativa è fondata sull'uso di un dispositivo tecnico di accertamento, la legittimità della pretesa presuppone la prova dei requisiti tecnici richiesti dalla fonte normativa applicabile, inclusa l'eventuale omologazione del sistema.
- La disciplina della taratura e delle verifiche periodiche prevista per gli strumenti di misurazione della velocità non è automaticamente estensibile, in via analogica, a sistemi diversi di videosorveglianza o monitoraggio, salvo specifica previsione normativa.
- In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile.
- Se la pubblica amministrazione non prova un fatto costitutivo della sanzione, come l'omologazione dello strumento di accertamento, non si sposta sul trasgressore l'onere di provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
- La correzione della motivazione è consentita quando il risultato decisorio del giudice di merito sia comunque conforme a diritto, pur se la ragione giuridica indicata necessiti di rettifica.
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