Cassazione Penale, Sentenza n. 10549/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/10/2025 del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro del 05/08/2025, con tre motivi: (1) errata applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e delle norme sui collaboratori di giustizia, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà nella valutazione della scelta collaborativa del Fortuna; (2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa l'esistenza e l'attualità delle esigenze cautelari; (3) omessa motivazione su un punto decisivo, attinente al fatto che il Fortuna era detenuto per due titoli diversi (uno cautelare e uno relativo a una pena definitiva).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta perdita dell'interesse, poiché il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso il 09/02/2026 dopo che, con sentenza del 18/12/2025, la Corte d'Appello di Catanzaro aveva dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare e disposto l'immediata scarcerazione del Fortuna. Per tale sopravvenienza l'inammissibilità è stata pronunciata senza applicare al ricorrente condanna alle spese né sanzione pecuniaria, conformemente al principio delle Sezioni Unite citato in motivazione.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
L'art. 275(3) veniva invocato dal ricorrente come normativa oggetto di errata applicazione in relazione alla valutazione della collaborazione; tuttavia la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della questione per sopravvenuta rinuncia e perdita dell'interesse.
norme in materia di collaboratori di giustizia
Le norme relative ai collaboratori di giustizia sono state richiamate dal ricorrente per contestare la valutazione della sua scelta collaborativa; anche questa censura non è stata valutata nel merito a causa della cessazione dell'interesse.
Principio giurisprudenziale delle Sezioni Unite (sentenze Vitale, Chiappetta, Litteri, Celso)
La Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui, se l'interesse alla decisione viene meno dopo la proposizione del ricorso (sopravvenuta), l'inammissibilità per difetto di interesse non comporta la condanna alle spese processuali né l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso per cassazione, sopravviene un evento che elimina l'interesse alla decisione (es. revoca o perdita di efficacia della misura cautelare e immediata scarcerazione), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, quando il venir meno dell'interesse avviene dopo la presentazione del ricorso, non comporta automatica condanna alle spese né sanzione pecuniaria, secondo il principio delle Sezioni Unite.
- Quando si impugnano valutazioni sulle condizioni di collaboratore di giustizia o sulla persistenza delle esigenze cautelari, è essenziale collegare le censure a fatti e prove specifiche; tuttavia, se l'interesse sostanziale viene meno, tali questioni potrebbero non essere esaminate sul merito.
- Se il detenuto è sottoposto a più titoli (misura cautelare e esecuzione di pena definitiva), è necessario dedurre con precisione l'oggetto del gravame e chiedere espressa pronuncia sul regime da applicare; l'omessa valutazione di questo punto può costituire motivo di gravame, ma rimane priva di efficacia se l'interesse viene meno.
- Prima di proseguire con un ricorso, valutare tempestivamente eventuali eventi processuali sopravvenuti (sentenze di merito, revoche, scarcerazioni) e considerare la rinuncia se la decisione è divenuta priva di efficacia, per evitare procedure inutili.
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