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Ordinanza

Ordinanza n. 1416/2026 - Catania, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS- del Tar Catania, passata in giudicato, nel giudizio annotato al nrg. -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202502661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: reiterazione dell’obbligo di revisione annuale della patente di guida, in asserita violazione del giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Catania, passata in giudicato, che aveva accolto il precedente ricorso e annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva limitato a un solo anno la validità della patente di guida. Ha chiesto la declaratoria di nullità degli atti conseguenti adottati in violazione del giudicato. Nel fascicolo risulta acquisita un’attestazione relativa alla validità annuale della nuova patente, con decorrenza dal 24 giugno 2025 al 23 giugno 2026, ma non risulta depositato il provvedimento presupposto con cui sarebbe stato reiterato l’obbligo di revisione annuale. Il ricorrente ha dichiarato di non aver ricevuto comunicazione di tale atto; le amministrazioni resistenti, pur costituite, hanno depositato una memoria di stile senza produrre il provvedimento né documentati chiarimenti sui fatti di causa.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di declaratoria di nullità. Ha disposto incombenti istruttori a carico delle amministrazioni resistenti, ordinando loro di adempiere agli obblighi di produzione documentale previsti dall’art. 46, comma 2, c.p.a. e di fornire documentati chiarimenti sui fatti di causa, nel termine processuale richiamato dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha inoltre precisato che, in caso di persistente inadempimento dell’istruttoria, potrà desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 1 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio

    L’amministrazione è tenuta a depositare il provvedimento contestato e gli atti e documenti rilevanti per il giudizio; il TAR ha disposto l’adempimento di tale onere istruttorio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base per l’adozione degli incombenti istruttori necessari all’acquisizione di documenti e chiarimenti da parte dell’amministrazione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., per individuare il termine entro il quale devono essere adempiuti gli incombenti istruttori.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per la disciplina del termine processuale applicabile nel giudizio camerale.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    In caso di mancato adempimento dell’istruttoria, il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel processo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l’oscuramento delle generalità del ricorrente e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, l’amministrazione deve produrre il provvedimento contestato, gli atti e i documenti posti a fondamento della sua emanazione, quelli richiamati nel provvedimento e gli ulteriori elementi utili al giudizio; la mancata produzione può giustificare specifici incombenti istruttori.
  • Quando la domanda di ottemperanza riguarda la possibile reiterazione di un atto già annullato, la mancata disponibilità nel fascicolo del provvedimento amministrativo presupposto impedisce una decisione immediata e legittima l’ordine di produzione dell’atto e di chiarimenti documentati.
  • L’ingiustificato inadempimento agli incombenti istruttori può consentire al giudice amministrativo di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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