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Sentenza

Sentenza n. 844/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della determinazione del Dirigente Reg. del Settore 1 - Affari Istituzionali, n. -OMISSIS-, Repertorio delle Determinazioni n. -OMISSIS- del registro generale, avente ad oggetto: “Progressione verticale tra le aree in deroga (art. 13, commi 6 e ss. del CCNL 16/11/2022), riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per l'assunzione di n. 7 Istruttori amministrativi - Area degli Istruttori (ex Cat. C) - Graduatoria di merito definitiva”, nonché - in particolare - nella parte in cui l’amministrazione ritiene di procedere alla successiva assunzione ed all'inquadramento del sopra citato personale (odierni controinteressati), mediante novazione del contratto di lavoro e relativa sua sottoscrizione; - qualora lesivo, del verbale di delegazione trattante del -OMISSIS-, nella parte in cui è stata discussa la bozza della Regolamentazione delle progressioni verticali per cui è causa nonché del relativo Regolamento, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. -OMISSIS-; - della Determinazione Dirigenziale R.G. n. -OMISSIS-, di approvazione dell'Avviso di selezione interna per la progressione verticale tra le aree, in deroga, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e ss., del CCNL funzioni locali del 16.11.2022, riservata al personale a tempo indeterminato del Comune di -OMISSIS-, per la copertura di n. 9 posti Area degli Istruttori (ex Cat. C), di cui n. 7 posti di Istruttori Amministrativi contenuto nell'avviso prot. n. -OMISSIS-; - della Determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-di “Nomina commissione esaminatrice delle procedure comparative per le progressioni verticali tra le aree (ex art. 15 CCNL enti locali 16/11/2022, ed ex art. 13, commi 6 ss., CCNL enti locali 16/11/2022) riservata al personale interno al Comune di -OMISSIS-”; - dei verbali recanti i lavori della Commissione di cui sopra e della relativa graduatoria di merito definitiva proposta dalla stessa; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso a quelli sopra gravati; nonché per la declaratoria di inefficacia: - degli eventuali contratti di lavoro - oggetto di novazione - nelle more stipulati con gli odierni controinteressati (vincitori della selezione interna) oppure con gli altri controinteressati a seguito di eventuali scorrimenti per rinuncia da parte dei primi; e per la condanna: - dell'Amministrazione all'adozione di ogni provvedimento idoneo a soddisfare le ragioni della ricorrente; con istanze istruttorie, vittoria di spese e compensi difensivi di giudizio da distrarre in favore del legale costituito.

Giustizia amministrativa202501044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e atti della procedura comparativa per la progressione verticale in deroga a sette posti di istruttore amministrativo, inclusi gli atti regolamentari, l’avviso, la nomina della commissione, i verbali e gli eventuali contratti di lavoro dei vincitori

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, alla quale erano stati riconosciuti 55,50 punti dopo la revisione della graduatoria, ha impugnato gli atti della procedura deducendo: 1) violazione dell’art. 52 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 13, commi 6 e seguenti, del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, poiché la disciplina delle progressioni verticali in deroga non avrebbe previsto un colloquio orale, invece introdotto dal bando; 2) non conformità del colloquio alle finalità della selezione, poiché i quesiti sarebbero stati ordinamentali e non operativi, e in particolare il quesito sullo scioglimento del Consiglio comunale non avrebbe riguardato le mansioni della ricorrente; 3) violazione dei principi di imparzialità, par condicio e buon andamento, per avere un’unica commissione valutato congiuntamente le progressioni ordinarie e quelle in deroga, per il coinvolgimento del Segretario comunale in diverse fasi della procedura e per l’introduzione, da parte della commissione, di nuovi sub-criteri; 4) erronea attribuzione del punteggio per l’esperienza professionale, poiché a fronte di nove anni di servizio sarebbero spettati dodici punti anziché dieci; 5) valutazione lacunosa delle competenze professionali, con motivazione carente, travisamento, difetto di istruttoria e illogicità manifesta. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione di atti presupposti e per difetto di interesse e ha comunque sostenuto l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, assorbendo le eccezioni preliminari nella decisione di merito. Ha ritenuto legittima la previsione del colloquio orale nella progressione verticale in deroga: la procedura ha natura lato sensu concorsuale e l’amministrazione può prevedere una prova scritta, orale o un colloquio attitudinale, purché la relativa incidenza sia non maggioritaria; nel caso concreto il colloquio valeva il 20% del punteggio. Ha escluso la non conformità del quesito sullo scioglimento del Consiglio comunale, rilevando che la ricorrente non aveva prodotto le declaratorie contrattuali utili a dimostrare l’estraneità del tema alle mansioni e che la materia rientra nel patrimonio conoscitivo di base richiesto a chi opera presso un Comune. Il quesito costituiva inoltre il punto di partenza di un colloquio volto all’emersione delle competenze operative e non risultava diverso, per tipologia, da quelli rivolti agli altri candidati. Quanto alla commissione, il Collegio ha affermato che la coincidenza dell’organo valutatore per procedure diverse non determina di per sé una violazione della par condicio, in assenza di una previsione contraria e in mancanza di allegazione e prova di una concreta lesione dell’imparzialità o della competenza. La censura relativa al Segretario comunale è stata ritenuta generica, non essendo stati indicati il provvedimento di nomina e i poteri esercitati; in ogni caso, il Segretario comunale può presiedere commissioni di concorso ai sensi dell’art. 97 TUEL. La contestazione sui sub-criteri è stata dichiarata generica e comunque infondata, poiché la commissione si era limitata a precisare le modalità applicative di criteri già stabiliti dal regolamento e dall’avviso, senza esaminare previamente le domande dei candidati. La valutazione della performance, quantificata in 0,5 punti per ogni punto oltre la soglia di 60 sulla media degli ultimi tre anni, è stata ritenuta una specificazione applicativa diretta a garantire uniformità e oggettività. È stata inoltre esclusa una concreta lesione dell’imparzialità derivante dalla composizione della commissione, anche perché i componenti contestati risultavano dipendenti del Ministero dell’Interno temporaneamente assegnati al Comune e avevano dichiarato l’assenza di incompatibilità. Il motivo sul punteggio dell’esperienza è stato respinto perché il bando escludeva dal computo valutabile i cinque anni richiesti quale requisito di accesso: dei nove anni dichiarati restavano quindi quattro anni utili, ricadenti nella fascia cui spettavano dieci punti. La doglianza sulle competenze professionali è stata dichiarata generica e infondata, risolvendosi in un mero dissenso rispetto a valutazioni di discrezionalità tecnica senza dimostrazione di manifesta inattendibilità, travisamento o erronea applicazione dei criteri. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001

    La procedura di progressione verticale, avente natura lato sensu concorsuale, consente una valutazione comparativa secondo i criteri normativi e contrattuali applicabili.

  • art. 13, commi 6 e seguenti, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022

    La disciplina delle progressioni verticali in deroga non esclude che l’amministrazione preveda, nell’ambito della procedura comparativa, una prova orale o un colloquio attitudinale.

  • art. 97 Costituzione

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono una concreta garanzia di par condicio, ma la loro violazione non può essere desunta dalla sola coincidenza della commissione o dalla partecipazione del Segretario comunale senza prova di una concreta compromissione.

  • art. 1 l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento dei principi di imparzialità e buona amministrazione dell’azione amministrativa.

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato in relazione al principio di buona amministrazione.

  • art. 97 d.lgs. 267/2000

    Il Segretario comunale può, nell’ambito delle competenze attribuibili dalla legge o dallo statuto, presiedere commissioni di concorso; tale funzione non determina di per sé violazione dell’imparzialità o del buon andamento.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001

    È richiamato dal bando per individuare le pubbliche amministrazioni presso cui può essere maturata l’anzianità rilevante ai fini del requisito di partecipazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del GDPR, il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle procedure di progressione verticale in deroga, aventi natura lato sensu concorsuale, l’amministrazione può prevedere una prova scritta, orale o un colloquio attitudinale, purché la prova sia coerente con le finalità comparative della procedura e non assuma un peso preponderante rispetto alla complessiva valutazione di titoli ed esperienza.
  • La previsione di un colloquio in una procedura di progressione verticale è legittima quando consente di accertare conoscenze, capacità, motivazione e attitudine al nuovo profilo; la valutazione della legittimità del quesito deve essere compiuta in rapporto alle mansioni del profilo e all’intera struttura del colloquio, non isolando necessariamente il quesito introduttivo dal successivo sviluppo dell’intervista.
  • La nomina di un’unica commissione per procedure comparative diverse non viola di per sé la par condicio: occorre allegare e dimostrare in concreto una compromissione dell’imparzialità o della competenza, non essendo sufficiente la mera diversità degli esiti delle procedure.
  • Il Segretario comunale può presiedere una commissione di concorso quando tale funzione rientri nelle competenze attribuibili ai sensi dell’art. 97 TUEL; la sua partecipazione a più fasi della procedura non determina automaticamente incompatibilità o violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
  • La commissione non introduce nuovi sub-criteri quando si limita a precisare, prima delle valutazioni, le modalità applicative di criteri già stabiliti dal regolamento e dall’avviso, soprattutto se la precisazione aumenta uniformità e oggettività della valutazione senza modificare la lex specialis.
  • Nel calcolo del punteggio per l’esperienza professionale, gli anni utilizzati come requisito minimo di partecipazione non possono essere conteggiati anche ai fini della fascia valutativa aggiuntiva, quando il bando prevede espressamente che l’esperienza valutabile sia quella maturata oltre il periodo richiesto per l’accesso; le valutazioni tecniche della commissione sono sindacabili solo in presenza di manifesta inattendibilità, errore, travisamento o illogicità, che devono essere specificamente allegati e dimostrati dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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