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Sentenza

Sentenza n. 7682/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

Giustizia amministrativa202406969

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 455/2024, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 14/2022 e i dinieghi di accertamento di conformità urbanistica e di autorizzazione paesaggistica

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato in primo grado l’ordinanza comunale n. 14/2022 di demolizione di opere abusive e i successivi provvedimenti di rigetto dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica e dell’autorizzazione paesaggistica. Dopo il rigetto del ricorso da parte del TAR, la società ha proposto appello. Con memoria del 3 settembre 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo ottenuto in data 16 ottobre 2024 l’accertamento di compatibilità paesaggistica n. 19/2024 e, il 3 dicembre 2024, il permesso di costruire in sanatoria n. 29.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato improcedibile l’appello. Ha rilevato che l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che prevede l’improcedibilità quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse alla decisione, si applica anche al giudizio d’appello in forza del rinvio interno dell’art. 38 c.p.a. Le spese del grado sono state integralmente compensate in ragione dell’esito e della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d’appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado

    Il ricorso, anche in appello, va dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 38 c.p.a.

    l’art. 35, comma 1, lett. c), del c.p.a., ai sensi del quale il giudice amministrativo deve dichiarare improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, è applicabile al giudizio d’appello, in virtù del rinvio interno operato dal successivo art. 38 c.p.a., alle disposizioni che disciplinano il processo di primo grado

    Il rinvio interno previsto dall’art. 38 c.p.a. rende applicabili al giudizio d’appello le disposizioni del processo di primo grado, compresa la regola sull’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso; tale regola si applica anche in appello, in forza del rinvio interno alle disposizioni del processo di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAppelloEstinzione, perenzione e improcedibilitàAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggistica
RamiProcesso amministrativoEdiliziaBeni culturali e paesaggio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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