Cassazione Civile, Ordinanza n. 22840/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto del 1992, assumendo che l'evento fosse riconducibile a fatti integranti il reato di inondazione colposa per carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva ritenuto applicabile il termine decennale ex art. 2947, comma 3, c.c. e ne aveva individuato il dies a quo nel rinvio a giudizio dell'ingegnere incaricato delle opere, o comunque nella successiva condanna penale del 2003, reputando quindi prescritta la pretesa al momento delle messe in mora del 2015. Con il ricorso per cassazione i danneggiati hanno denunciato, con due motivi, falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c. e violazione degli artt. 2729 e 2730 c.c. e dell'art. 229 c.p.c., sostenendo che la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo dal definitivo accertamento tecnico-scientifico delle cause dell'esondazione, intervenuto nel 2008-2009, e che il giudice di merito aveva indebitamente tratto da argomenti difensivi una presunta consapevolezza anticipata, qualificandoli come elementi presuntivi o addirittura confessori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i ricorrenti, pur richiamando formalmente errori di diritto, mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione di merito della data di decorrenza della prescrizione. Ha osservato che, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo coincide con il momento in cui il danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno al comportamento del terzo; ha inoltre ribadito che l'accertamento della decorrenza della prescrizione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Nel caso concreto, ha reputato non censurabile la valutazione del TSAP secondo cui il rinvio a giudizio, o al più la condanna penale del 2003, costituivano elementi sintomatici sufficienti a rendere conoscibile la possibile responsabilità dell'ente pubblico, né ha ritenuto sindacabile l'ulteriore valorizzazione della circostanza che gli stessi attori avessero indicato quella data come dies a quo nel ricorso introduttivo. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancata difesa del Ministero; è stato invece disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2947 c.c.
richiamato dal giudice di merito per individuare il termine di prescrizione del risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danneggiato abbia o possa avere conoscenza sufficiente della riferibilità causale del danno al terzo
art. 2697 c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare l'allocazione dell'onere probatorio in tema di eccezione di prescrizione
art. 2729 c.c.
richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso di presunzioni semplici circa la conoscenza anticipata del diritto
art. 2730 c.c.
richiamato dai ricorrenti per escludere che le deduzioni difensive possano valere come confessione
art. 229 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità della sentenza per indebita qualificazione confessoria delle difese
art. 360 n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di falsa applicazione di legge
art. 360 n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre non dalla mera verificazione dell'evento dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta di un terzo.
- L'accertamento della decorrenza della prescrizione è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non viziata da errori di diritto o da rilevanti vizi motivazionali.
- Non integra di per sé violazione di legge la decisione di merito che individui, quale indice della conoscibilità del diritto azionato, un atto processuale o un evento giudiziario idoneo a rendere percepibile al danneggiato la possibile responsabilità del terzo.
- La mera prospettazione in cassazione di una diversa lettura della vicenda fattuale, diretta a collocare più tardi il dies a quo della prescrizione, non è sufficiente a trasformare una censura di merito in un vizio di legittimità.
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