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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22840/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del fiume Tronto del 1992, assumendo che l'evento fosse riconducibile a fatti integranti il reato di inondazione colposa per carenze di progettazione e manutenzione delle opere idrauliche. Il Ministero aveva eccepito la prescrizione. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva ritenuto applicabile il termine decennale ex art. 2947, comma 3, c.c. e ne aveva individuato il dies a quo nel rinvio a giudizio dell'ingegnere incaricato delle opere, o comunque nella successiva condanna penale del 2003, reputando quindi prescritta la pretesa al momento delle messe in mora del 2015. Con il ricorso per cassazione i danneggiati hanno denunciato, con due motivi, falsa applicazione degli artt. 2935 e 2697 c.c. e violazione degli artt. 2729 e 2730 c.c. e dell'art. 229 c.p.c., sostenendo che la prescrizione avrebbe potuto decorrere solo dal definitivo accertamento tecnico-scientifico delle cause dell'esondazione, intervenuto nel 2008-2009, e che il giudice di merito aveva indebitamente tratto da argomenti difensivi una presunta consapevolezza anticipata, qualificandoli come elementi presuntivi o addirittura confessori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i ricorrenti, pur richiamando formalmente errori di diritto, mirassero in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione di merito della data di decorrenza della prescrizione. Ha osservato che, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il dies a quo coincide con il momento in cui il danneggiato abbia avuto o avrebbe potuto avere, con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno al comportamento del terzo; ha inoltre ribadito che l'accertamento della decorrenza della prescrizione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Nel caso concreto, ha reputato non censurabile la valutazione del TSAP secondo cui il rinvio a giudizio, o al più la condanna penale del 2003, costituivano elementi sintomatici sufficienti a rendere conoscibile la possibile responsabilità dell'ente pubblico, né ha ritenuto sindacabile l'ulteriore valorizzazione della circostanza che gli stessi attori avessero indicato quella data come dies a quo nel ricorso introduttivo. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancata difesa del Ministero; è stato invece disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal giudice di merito per individuare il termine di prescrizione del risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè quando il danneggiato abbia o possa avere conoscenza sufficiente della riferibilità causale del danno al terzo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'allocazione dell'onere probatorio in tema di eccezione di prescrizione

  • art. 2729 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare l'uso di presunzioni semplici circa la conoscenza anticipata del diritto

  • art. 2730 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per escludere che le deduzioni difensive possano valere come confessione

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità della sentenza per indebita qualificazione confessoria delle difese

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di falsa applicazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di nullità della sentenza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il termine di prescrizione decorre non dalla mera verificazione dell'evento dannoso, ma dal momento in cui il danneggiato abbia acquisito, o avrebbe potuto acquisire con l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della riferibilità causale del danno alla condotta di un terzo.
  • L'accertamento della decorrenza della prescrizione è una valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non viziata da errori di diritto o da rilevanti vizi motivazionali.
  • Non integra di per sé violazione di legge la decisione di merito che individui, quale indice della conoscibilità del diritto azionato, un atto processuale o un evento giudiziario idoneo a rendere percepibile al danneggiato la possibile responsabilità del terzo.
  • La mera prospettazione in cassazione di una diversa lettura della vicenda fattuale, diretta a collocare più tardi il dies a quo della prescrizione, non è sufficiente a trasformare una censura di merito in un vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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