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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7352/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per associazione a delinquere (finalizzata a circonvenzione di incapace, riciclaggio, ricettazione, estorsione) contestando: 1) la qualificazione dell'associazione, per carenza di elementi strutturali e organizzativi (assenza di predisposizione di mezzi e insufficienza del richiamo a ruoli e circolarità delle informazioni); 2) la giurisdizione/competenza territoriale rispetto ai reati di ricettazione, deducendo che la condotta sarebbe stata realizzata interamente all'estero (il beneficiario dei versamenti dimorava all'estero) e che non può esservi concorso con l'autore del delitto presupposto; 3) la mancanza dell'elemento psicologico della ricettazione, ossia l'assenza di prove che la ricorrente sapesse che le somme provenivano da una vittima incapace; 4) l'insufficiente motivazione sulle esigenze cautelari, deducendo che il Tribunale ha adottato argomentazioni generiche, ripetute per tutti gli indagati, senza individuare concretezza del pericolo di inquinamento probatorio o di reiterazione, né fonti dichiarative riferibili alla ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato che il sindacato di legittimità in materia di misure cautelari è limitato al controllo della logica e della completezza della motivazione e non alla rinnovata valutazione del materiale probatorio. Sulla sussistenza dell'associazione il Tribunale aveva adeguatamente indicato elementi quali la stabilità del vincolo associativo (ripetizione di episodi commessi dagli stessi soggetti, nucleo familiare, assistenza reciproca), la divisione dei compiti verso determinate vittime e la durata temporale delle condotte. Sulla giurisdizione per la ricettazione la Corte ha confermato che è sufficiente una frazione della condotta realizzata in Italia (il trasferimento delle somme dall'Italia in Romania) per affermare la giurisdizione italiana. Quanto al dolo della ricettazione il Tribunale aveva motivato la valutazione richiamando l'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte (frequenza e consistenza delle somme, ruoli e contatti tra indagate e 'adescatrici'). Sulle esigenze cautelari è stata ritenuta adeguata la motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione, considerata la professionalità e serialità delle condotte e la mancanza di fonti lecite di reddito. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Limita il sindacato di legittimità della Cassazione sulle misure cautelari ai vizi di motivazione consistenti nella mancanza o manifesta illogicità; esclude la rinnovata valutazione di merito delle risultanze probatorie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento per la parte privata che propone ricorso rigettato; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulla misura cautelare è assai limitato: la Cassazione controlla la coerenza, completezza e logica della motivazione, non rivisita i fatti né rifa' l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
  • Per affermare la giurisdizione italiana in reati frazionati commessi anche all'estero, è sufficiente che in Italia si sia verificato un frammento della condotta (anche non punibile come tentativo) che si colleghi naturalisticamente alla parte realizzata all'estero, ad esempio il trasferimento di somme dal territorio italiano.
  • L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta, anche ai fini cautelari, da fatti quali la ripetizione delle stesse condotte da parte degli stessi soggetti, lo stretto rapporto personale (es. nucleo familiare), la ripartizione di compiti rispetto alle vittime e la durata temporale delle condotte: non è necessario dimostrare in sede cautelare una complessa predisposizione di mezzi, purché la motivazione sia logica e coerente.
  • Il dolo della ricettazione (conoscenza dell'origine illecita o dell'incapacità della vittima) può essere valutato anche per deduzione sintomatica: frequenza e importo dei versamenti, sproporzione rispetto a redditi leciti plausibili e i contatti/ruoli degli indagati possono suffragare la sussistenza della conoscenza.
  • Per l'applicazione di misure cautelari è richiesta una motivazione concreta e specifica sulle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione): mere affermazioni generiche o copie di motivazioni rivolte ad altri indagati sono inattendibili; tuttavia, se il Tribunale individua elementi concreti (serialità, professionalità, carenza di redditi leciti) la misura può essere ritenuta proporzionata.
  • Ricorrere in Cassazione su questioni che in realtà mirano a una diversa valutazione delle prove espone alla rigetto se la motivazione del riesame non è manifestamente illogica; inoltre il ricorrente può essere condannato alle spese processuali.

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