Cassazione Penale, Sentenza n. 40899/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico ministero aveva chiesto la correzione di un presunto errore materiale nella sentenza del Tribunale di Cosenza del 27/10/2021: nel dispositivo non era stata disposta la sospensione condizionale della pena e la non menzione, mentre la parte motiva le prevedeva. Il Tribunale dell'esecuzione rigettò la richiesta ritenendo che non si trattasse di errore materiale ma di valutazione di merito, e che la sospensione condizionale potesse essere disposta solo dal giudice della cognizione (salvo applicazione del concorso formale o della continuazione). Gagliardi impugnò l'ordinanza per cassazione con due motivi: 1) contraddittorietà della motivazione per mancata considerazione della parte motiva della sentenza di primo grado; 2) violazione dell'art. 127 c.p.p. per mancata fissazione di udienza in camera di consiglio e mancato avviso alle parti (adozione de plano del provvedimento). Il Procuratore generale chiese l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso sotto il profilo della violazione del contraddittorio (secondo motivo). Ha affermato che l'adozione de plano di una correzione senza fissazione della camera di consiglio e senza avviso alle parti integra nullità ex art. 178 c.p.p., e che la parte aveva interesse concreto a partecipare all'udienza camerale perché la correzione inciderebbe su benefici (sospensione condizionale e non menzione). Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza perché provveda, in contraddittorio, sulla richiesta di correzione avanzata dal Pubblico ministero.
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La norma disciplina la correzione di errori materiali; la Corte ricorda che tale rimedio è limitato agli errori materiali privi di incidenza sul contenuto decisorio e non può essere usato per rimesse di questioni di merito riservate al giudice della cognizione.
art. 127 cod. proc. pen.
Prevede la procedura da seguire quando l'organo dell'esecuzione propone correzioni: il giudice deve emettere decreto di inammissibilità o fissare udienza in camera di consiglio con avviso alle parti; la sua inosservanza comporta la violazione del contraddittorio.
art. 178 cod. proc. pen.
La Corte interpreta la giurisprudenza consolidata secondo cui l'adozione de plano, senza udienza camerale e senza avviso, di provvedimenti di correzione determina una nullità di ordine generale ai sensi di questa norma.
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione contraddittoria/illogica); la Corte ha ritenuto rilevante la violazione del contraddittorio ai fini dell'annullamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla riproduzione integrale dei motivi di ricorso nella sentenza di cassazione (ricostruzione nei limiti consentiti).
Massime di principio
- La correzione di un presunto errore materiale che incide su benefici sostanziali (es. sospensione condizionale della pena, non menzione) non può essere decisa de plano dal giudice dell'esecuzione: va garantito il contraddittorio con fissazione di udienza camerale e avviso alle parti.
- L'adozione de plano della correzione, senza udienza e senza avviso, integra nullità rilevabile e può essere censurata in cassazione se la parte dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.
- La regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non è assoluta: se la parte motiva chiarisce che il giudice della cognizione aveva valutato i presupposti per concedere benefici, il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto o procedere secondo la forma procedurale prevista (udienza camerale).
- Il sindacato del giudice dell'esecuzione è limitato agli errori materiali; le questioni di merito spettano al giudice della cognizione salvo casi ben delimitati (es. applicazione del concorso formale o continuazione), pertanto occorre cautela prima di qualificare come materiale una discrepanza dispositivo/motivazione.
- Procedura corretta alla ricezione di una richiesta di correzione: o decreto di inammissibilità motivato o fissazione di udienza in camera di consiglio con avviso alle parti; la scelta deve rispettare il diritto di difesa quando la correzione può incidere su diritti o benefici dell'imputato.
- In caso di violazione del contraddittorio in sede di correzione, la Corte può annullare l'atto e rinviare gli atti al giudice dell'esecuzione perché decida nel rispetto del contraddittorio.
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