Sentenza n. 1605/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento di dichiarazione di inefficacia della SCIA e ordine di ripristino adottato dal Comune di Milano in data 31.10.2024 (Prot. n. -OMISSIS-); - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, in particolare, per quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla dichiarazione di inefficacia della SCIA adottata dal Comune di Milano in data 8.10.2024 (Prot. n. -OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di dichiarazione di inefficacia della SCIA e ordine di ripristino di un servizio igienico interno a un’unità immobiliare residenziale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la dichiarazione di inefficacia della SCIA presentata ai sensi dell’art. 22 d.P.R. 380/2001 per sanare, mediante manutenzione straordinaria, un servizio igienico realizzato nel 1993, nonché il conseguente ordine di ripristino. L’immobile, di origine ottocentesca, aveva destinazione residenziale storicamente documentata, una superficie utile di circa 9,98 mq oltre al bagno e una consistenza di un solo vano. Dopo un primo parere igienico-sanitario negativo, l’ATS aveva espresso parere favorevole sul progetto modificato, comprendente un disimpegno. Il Comune aveva tuttavia avviato il procedimento contestando inizialmente la mancanza di documentazione sull’originaria destinazione abitativa e, all’esito delle osservazioni e della produzione documentale del privato, aveva fondato il provvedimento finale esclusivamente sul mancato rispetto della superficie minima di 28 mq prevista dall’art. 96 del Regolamento Edilizio di Milano. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 85 e 96 del Regolamento Edilizio, sostenendo che il requisito dimensionale non fosse applicabile retroattivamente a un edificio esistente e che l’intervento comportasse un sostanziale miglioramento igienico, tale da rendere non vincolante il parametro. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 7, 10, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990, nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, difetto di istruttoria, motivazione apparente e illogicità: il motivo ostativo relativo alla superficie minima sarebbe stato introdotto soltanto nel provvedimento finale, senza preventiva contestazione e senza esame delle osservazioni. Ha inoltre sostenuto che, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA e risultando le opere ultimate, il Comune avrebbe potuto intervenire soltanto mediante autotutela, con motivazione rafforzata sull’interesse pubblico e sulla prevalenza di quest’ultimo rispetto all’affidamento del privato. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dei principi di buona fede, collaborazione e legittimo affidamento, dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., in ragione dell’inerzia dell’amministrazione, del parere favorevole dell’ATS, dell’ultimazione dei lavori e dell’intervento tardivo fondato su ragioni nuove.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il primo motivo è stato respinto: l’art. 85 del Regolamento Edilizio non introduce un automatismo derogatorio rispetto al requisito dimensionale dell’art. 96. Per gli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia gli standard del Titolo II sono vincolanti; per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, tra cui la manutenzione straordinaria, la non vincolatività è subordinata alla verifica concreta di un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente. Tale verifica implica un apprezzamento tecnico-discrezionale dell’amministrazione e non attribuisce al privato un diritto automatico alla deroga. Nel caso concreto il Comune aveva ritenuto che la superficie estremamente ridotta dell’alloggio costituisse una carenza strutturale incompatibile con la deroga. Il secondo e il terzo motivo sono stati invece accolti. La comunicazione di avvio indicava quale unica criticità la presunta mancanza di documentazione sulla destinazione abitativa originaria, mentre il provvedimento finale si fondava esclusivamente sulla violazione della superficie minima, senza consentire al privato di controdedurre sul nuovo motivo e senza esaminare adeguatamente la documentazione storica prodotta. Ciò ha violato le garanzie di partecipazione e contraddittorio di cui agli artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990. Inoltre, l’intervento comunale era tardivo rispetto al termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA e successivo all’ultimazione dei lavori; pertanto, il potere esercitato richiedeva una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo e sulla prevalenza di tale interesse rispetto all’affidamento maturato dal privato. Il provvedimento conteneva invece soltanto un richiamo generico al mancato rispetto dell’art. 96 del Regolamento Edilizio, senza una specifica ponderazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento impugnato, con obbligo dell’amministrazione di riesaminare la situazione nel rispetto dei principi indicati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA è stata utilizzata per l’intervento di manutenzione straordinaria e per la sanatoria del servizio igienico; la pronuncia considera l’intervento comunale successivo alla presentazione della SCIA.
art. 3, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001
L’intervento è stato qualificato dal ricorrente come manutenzione straordinaria, cioè come intervento sul patrimonio edilizio esistente e non come nuova costruzione o sostituzione edilizia.
art. 85 Regolamento Edilizio di Milano
Le norme di cui al presente Titolo devono sempre essere osservate negli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia e, fatte salve le procedure previste dal successivo punto del presente Articolo, in tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente, esse non sono vincolanti qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente.
La norma non determina una deroga automatica ai requisiti dimensionali per ogni intervento migliorativo, ma rimette all’amministrazione la valutazione tecnico-discrezionale sull’effettivo sostanziale miglioramento.
art. 96 Regolamento Edilizio di Milano
Prevede una superficie utile minima di 28 mq per gli alloggi generici; il mancato rispetto del parametro è stato posto dal Comune a fondamento del provvedimento finale, ma senza adeguata partecipazione e motivazione rafforzata.
artt. 7 e 10 l. 241/1990
Impongono il rispetto delle garanzie partecipative e l’esame delle osservazioni e della documentazione presentate dal privato nel procedimento.
art. 10-bis l. 241/1990
Impone la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la possibilità per il privato di presentare osservazioni prima dell’adozione del provvedimento negativo; l’introduzione di un nuovo motivo ostativo soltanto nel provvedimento finale viola tale garanzia.
art. 21-nonies l. 241/1990
Dopo il decorso del termine ordinario di intervento sulla SCIA e l’ultimazione dei lavori, l’amministrazione deve motivare specificamente l’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione del titolo e compararlo con l’affidamento del privato.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Esprime i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadino, violati dalla condotta tardiva e fondata su ragioni nuove non previamente contestate.
art. 97 Cost.
È richiamato quale fondamento dei principi di buon andamento, correttezza e collaborazione dell’amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato, unitamente alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi.
Massime di principio
- Una disposizione regolamentare che renda non vincolanti gli standard edilizi per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente quando l’intervento comporti un sostanziale miglioramento igienico-sanitario non attribuisce automaticamente al privato il diritto alla deroga, ma rimette all’amministrazione una valutazione concreta e tecnico-discrezionale sull’effettivo miglioramento e sulla compatibilità dell’intervento con l’interesse pubblico igienico-sanitario.
- Quando l’amministrazione avvia un procedimento repressivo o inibitorio indicando una specifica ragione ostativa, non può fondare il provvedimento finale esclusivamente su una diversa ragione mai previamente contestata, senza consentire al destinatario di presentare osservazioni e documenti su tale nuova ragione.
- Decorso il termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA e intervenuta l’ultimazione dei lavori, l’intervento amministrativo successivo richiede una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione degli effetti della SCIA e sulla prevalenza di tale interesse rispetto all’affidamento maturato dal privato.
- Il parere favorevole dell’autorità sanitaria, l’ultimazione dei lavori e il decorso del termine ordinario di controllo possono concorrere a formare un affidamento qualificato del privato; l’amministrazione che intervenga successivamente deve rispettare i principi di buona fede, collaborazione e tutela dell’affidamento.
- La discrezionalità tecnica e amministrativa riconosciuta all’amministrazione nella valutazione della deroga agli standard edilizi non esonera dal rispetto delle garanzie partecipative, dell’obbligo di motivazione e della necessaria considerazione delle osservazioni e della documentazione prodotte dal privato.
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