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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7412/2023 del 21/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; primo motivo: violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per il richiamo a una "residua debitoria" non contestata; secondo motivo: mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, comma terzo, legge fallimentare, con critica alla valutazione che avrebbe confuso il danno patrimoniale complessivo con il danno specifico oggetto di distrazione/dissipazione/occultamento.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato e il secondo aspecifico (in quanto il ricorso non ha attaccato una delle autonome e autosufficienti ragioni poste a fondamento della decisione, ossia l'impossibilità di ricostruire la situazione debitoria per scritture contabili incomplete). Tuttavia la Corte ha rilevato d'ufficio l'illegalità delle pene accessorie fallimentari applicate ai sensi dell'art. 216, u.c., legge fall., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018; per tale ragione ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto (con indicazione di applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 219, comma terzo, legge fallimentare

    Riguarda la circostanza attenuante del danno di particolare tenuità. La Corte ha negato l'attenuante anche in considerazione dell'impossibilità di ricostruire la situazione debitoria a causa dell'incompletezza delle scritture contabili fornite alla curatela.

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"

    La formulazione oggetto della declaratoria di incostituzionalità ha reso illegittima la cornice edittale utilizzata per commisurare le pene accessorie; per ciò le pene accessorie errogate in base a quella norma devono essere annullate e riconsiderate.

  • art. 20 c.p.

    Richiamato per indicare che le pene accessorie applicate "ex lege" come effetto penale della pronuncia di condanna rientrano nella materia di controllo da parte della Cassazione.

  • art. 133 c.p.

    Contiene i criteri per la determinazione della durata delle pene; la Corte ha disposto il rinvio al giudice di merito per la nuova commisurazione delle pene accessorie secondo tali criteri.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della formulazione dell'art. 216 u.c. legge fall., determinando la necessità di annullare le pene accessorie fissate sulla base della formulazione invalida e di rimettere la valutazione della loro durata al giudice di merito secondo i criteri costituzionalmente legittimi.

Massime di principio

  • Se la decisione si fonda su più "rationes decidendi" autonome, il ricorso per cassazione che contesti solo una di esse può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • Il richiamo a una "residua debitoria" nella motivazione non costituisce automaticamente violazione del principio di correlazione se tale richiamo è finalizzato a valutare l'esistenza o meno di un'attenuante e non ad introdurre una nuova imputazione.
  • La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità (art. 219 l. fall.) richiede una chiara ricostruzione del danno specifico; l'assenza o l'incompletezza delle scritture contabili può legittimamente portare al diniego dell'attenuante.
  • Le pene accessorie applicate in base a una norma dichiarata incostituzionale devono essere annullate d'ufficio anche se, numericamente, la durata prospettata rientrerebbe nei limiti ora costituzionalmente corretti: occorre un nuovo procedimento di commisurazione secondo gli articoli pertinenti (es. art. 133 c.p.).
  • In Cassazione il Pubblico Ministero può chiedere l'inammissibilità del ricorso; se la Corte condivide, il ricorso viene dichiarato inammissibile salvo profili di legittimità che il Collegio rilevi d'ufficio.

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